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Class action in vigore in Italia: fine degli abusi nell'e-commerce?
Giovedì 07 Gennaio 2010
autore: Redazione InterTraders Finalmente, dall'1 gennaio 2010, è entrata in vigore in Italia la class
action.
Inizialmente introdotta nella Legge Finanziaria per il 2008, in questi
anni la sua entrata in vigore ha subito ben tre rinvii e una pesante
"limatura" sostanziale da parte del Governo: dall'originario 30 giugno
2008, si è passati all'1 gennaio 2009, quindi al 30 giugno 2009 e infine all'1
gennaio 2010. Ultima e definitiva data.
La class action (o azione collettiva risarcitoria), lo ricordiamo, è un utile
strumento di difesa processuale per i consumatori. In particolare per tutti coloro che in vista di
inadempienze, abusi contrattuali, pratiche commerciali scorrette o
comportamenti anticoncorrenziali da parte di soggetti commerciali, che
hanno per oggetto importi di poco valore, il più delle volte preferiscono
rinunciare alla tutela giudiziaria e soccombono di fronte alla condotta
inadempiente o truffaldina di controparte.
Facile intuire la risonanza e l'utilità per chi fa e-commerce e conclude
transazioni caratterizzate da micropagamenti. Compravendite che in caso di
inadempienza da parte del venditore professionale sfociano spesso in
veri e propri abusi di fronte ai quali spesso i consumatori, per non mettere in
discussione la convenienza di un acquisto via Internet, preferiscono rimanere a
mani vuote o accontentarsi di un bene (si pensi ai tanti commercianti
truffaldini che hanno vita facile su eBay) o di un servizio malfunzionante.
Purtroppo la class action recepita in Italia, come lamentano molte associazioni
proconsumatore ed emerge dal testo definitivo in vigore, è stata ritoccata sia
in partenza che in fase di gestazione al punto da renderla deludente. Se è vero
infatti che il Governo ha voluto sostanzialmente evitare abusi nell'utilizzo di
questo strumento di tutela da parte dei consumatori, il testo definitivo, a
parere di alcune associazioni, conterrebbe disposizioni e modifiche
frutto di evidenti pressioni da parte di Confindustria e quindi da
parte di chi rappresenta in un contratto la parte sostanzialmente più forte:
ovvero chi commercia beni e servizi al consumo. Su tutte si pensi ad es.
alla non proponibilità dell'azione per gli illeciti compiuti
precedentemente alla data di entrata in vigore della stessa.
Torneremo a parlare dell'azione collettiva risarcitoria in futuro, soprattutto
per quel che concerne le iniziative giudiziarie riguardanti il commercio
elettronico. Al seguente link è possibile scaricare il testo definitivo che
disciplina la class action all'art.140 bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n.
206 (Codice del Consumo).
LINK ARTICOLO CLASS ACTION
Redazione InterTraders
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