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Pratiche commerciali scorrette, noto sito di incontri online sanzionato dall'AGCM
Lunedì 07 Dicembre 2009
autore: Redazione InterTraders Con provvedimento n. 20416 del 28 ottobre 2009, reso noto nel novembre scorso,
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato la
società Onemeet S.p.A. che gestisce il noto sito di incontri online tra single
onemeet.net.
Alla base dell'intervento dell'Authority vi sarebbe il comportamento
illecito posto in essere dalla società tramite il proprio portale.
Entrando, infatti, nella home page del sito, viene offerta ai consumatori la
possibilità di effettuare una "prova" di iscrizione gratuita e, successivamente, di acquistare un “pass” al costo
di 27 euro.
Una volta forniti i propri dati e sottoscritto il servizio, tuttavia, il
consumatore scoprirebbe in realtà di non aver acquistato l’accesso al
servizio per un solo mese ma di essersi inconsapevolmente iscritto ad un
abbonamento annuale, che prevede per l'appunto il pagamento mensile di 27
euro da effettuarsi prevalentemente con addebito su carta di credito.
Condizioni esplicate sì nel "Contratto di abbonamento" presente sul sito, ma
che per la struttura del portale, non sarebbero facilmente e necessariamente
visionabili in fase di adesione al servizio.
Oltre a ciò l'AGCM avrebbe rilevato come, durante il periodo di prova gratuita,
non risulti possibile rispondere alle e-mail ricevute da presunti altri single
in cerca di incontri. In particolare, i soggetti che invierebbero tali e-mail,
dopo i tre giorni del periodo di prova gratuita, non cercerebbero più di
contattare il nuovo utente, ma lo ricontatterebbero solo al momento
della scadenza dell’abbonamento, per convincerlo al rinnovo.
Al termine del procedimento, l'Authority ha condannato la Onemeet a una sanzione
amministrativa pecuniaria di 40.000 € ritenendo la pratica posta in
essere dalla società in violazione dell’articolo 21 comma 1, lettere b) e
d) (in quanto idonea ad indurre in errore il consumatore con
riferimento alle caratteristiche e al prezzo del servizio promosso), e
dell’art. 20 del Codice del Consumo (in quanto
l'ente non avrebbe tenuto nel caso di specie quel "normale grado di
competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere con
riferimento alla prospettazione dei servizi offerti e alla completezza delle
informazioni fornite nella comunicazione commerciale").
Al seguente link è possibile visionare il testo integrale del provvedimento
(pagg.61-68 del Bollettino n.43 del 16 novembre 2009):
Link
provvedimento
Redazione InterTraders
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