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Pratiche commerciali scorrette: l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sanziona eBay
Lunedì 14 Settembre 2009
autore: Daniela Carella Sicuramente ai lettori sarà capitato di imbattersi in quelle promozioni
“apparentemente” molto convenienti dedicate agli utenti, che eBay
periodicamente propone per incrementare le vendite sulla piattaforma.
Recentemente uno di questi annunci, quello dell’ottobre del 2007, è stato
sottoposto al vaglio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Nell’adunanza del 6 agosto 2009, infatti, l’Authority ha vietato ad
eBay l’ulteriore diffusione di alcuni messaggi pubblicitari, ritenuto
ingannevoli, tramite e-mail o attraverso il sito www.eBay.it.
I messaggi in questione, attraverso lo slogan “Se non provi, non guadagni!
Dal 18 al 22 ottobre metti in vendita gratis fino a 3 oggetti”,
lasciavano intendere agli utenti di poter mettere in vendita su eBay
fino a tre oggetti senza pagare l’ordinaria “tariffa d’inserzione”.
Tuttavia, alla promozione, accessibile agli utenti “privilegiati” che
ricevevano l’e-mail o cliccavano sul relativo banner nel sito di eBay, era
apposto solo un link per visionare i termini della stessa,
nonostante ci fosse spazio per inserirli (così come era stato fatto dal portale
d’aste in precedenti campagne pubblicitarie). Ed inoltre, all’interno di
questo link, vi erano due sezioni in cui si descriveva “Che cosa è
incluso” e “Che cosa è escluso” e soltanto una nota
in neretto chiariva la gratuità della promozione indicando il sistema
di fatturazione e riaccredito sull’account eBay.
Quindi gli utenti che hanno aderito a tale campagna pubblicitaria si
sono visti addebitare sul proprio conto eBay una somma comprendente, tra le
tariffe dovute, anche quelle per le tre inserzioni oggetto della
promozione. Addebiti, queste ultimi, che sarebbero stati regolarmente
riaccreditati sul conto eBay degli utenti, in un momento successivo, ossia il
giorno 6 dicembre 2007, salvo compensazione con eventuali crediti vantati per
altre promozioni.
L’AGCM, tenuto conto sia delle memorie presentate da eBay che delle
segnalazioni dei consumatori, ha ritenuto non corretta tale campagna
pubblicitaria ai sensi degli artt. 20 ("Divieto delle pratiche
commerciali scorrette"), 21 ("Azioni
ingannevoli") e 22 ("Omissioni ingannevoli") del
Codice del Consumo, apparendo idonea ad
indurre in errore i consumatori ai quali era rivolta nella misura in cui
il servizio oggetto della promozione veniva pubblicizzato come gratuito, quando
in realtà comportava degli addebiti rimborsati solo successivamente attraverso
accredito o compensazione.
Come ha sottolineato l’Authority, il consumatore medio per prendere una
decisione consapevole di natura commerciale ha bisogno che le informazioni
rilevanti (nel caso di specie: prezzo e modalità di riscossione) non vengano
omesse o presentate in modo oscuro ed incomprensibile. Nell’ottica di un
consumatore medio, infatti, la possibilità di usufruire
gratuitamente di un servizio è suscettibile di essere
percepita in maniera diversa rispetto all’obbligo di anticipare una somma che
sarà poi riaccreditata.
In definitiva, l’Authority, tenuto conto del significativo impatto del
succitato messaggio pubblicitario seppur di breve durata, della sua ampia
diffusione -tramite e-mail o sito internet- in grado di raggiungere un numero
considerevole di consumatori e delle dimensioni delle imprese coinvolte
(unici gestori sul territorio europeo ed italiano di aste-mercato
online) quali eBay Italia (in quanto intestataria del sito
internet www.eBay.it) e eBay International AG (in quanto
proprietaria del 95% delle quote della eBay Italia), ha condannato
queste ultime alla sanzione pecuniaria rispettivamente di € 30.000 e di €
50.000.
Al seguente link è possibile scaricare il testo integrale del
provvedimento, estratto dal Bollettino 33/2009 dell’AGCM:
Link
provvedimento
Dott.ssa Daniela Carella
per International Traders
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