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Cassazione, apertura di un negozio on line e mancata comunicazione di inizio attività
Lunedì 22 Giugno 2009
autore: Redazione InterTraders Giriamo ai lettori un'interessante sentenza della Corte di Cassazione,
pubblicata il 27 maggio scorso, relativa a un procedimento avente a oggetto
l'apertura di un sito di vendita on line e la mancata comunicazione di
apertura dello stesso al Comune di residenza da parte dell'intestatario
del dominio.
Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 dispone infatti all'art. 18 co. 1 per coloro che
desiderano intraprendere un'attività di vendita on line quanto segue:
“La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri
sistemi di comunicazione e' soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale
l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attivita'
puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.”
Nella vicenda in esame all'intestatatario del dominio era stata inflitta con
ordinanza del Comune una sanzione di euro 5.169,73 per non aver
presentato la comunicazione in oggetto e la dichiarazione di possesso dei
requisiti di cui all'art. 5 dello stesso decreto.
Al rigetto del ricorso in opposizione a detta ordinanza (proposto
dall'intestatario del dominio innanzi al Giudice di Pace), aveva fatto seguito
il ricorso per Cassazione. Il ricorrente, sulla base delle motivazioni addotte
avanti al GdP, aveva sostenuto di non aver mai esercitato alcuna attività di
vendita on line, di non aver mai avuto intenzione di farlo, e che, al contrario,
il sito di cui era intestatario era stato concesso in uso al
figlio che di fatto ne curava l'allestimento ai fini della
commercializzazione e vendita di prodotti locali a mezzo di società in nome
collettivo preesistente e la cui attività di vendita era invece stata
comunicata ex art. 18 co. 1 ad altro Comune.
Tra le varie ragioni addotte dal ricorrente, vi era anche quella secondo cui il
sito a lui intestato, all'epoca degli accertamenti della violazione, era ancora
in fase di allestimento e che, pertanto, non era visualizzabile e navigabile. La
Suprema Corte, non condividendo le motivazioni allegate dall'interessato, ne
ha rigettato il ricorso, non accogliendo neanche la richiesta
avanzata -con ricorso incidentale- dal Comune che aveva inflitto la sanzione, in
relazione alla immotivata compensazione delle spese del giudizio innanzi al
GdP.
Al seguente link è possibile scaricare il testo integrale della
sentenza:
link
sentenza
fonte del .pdf della sentenza: Guida al Diritto - Il Sole 24 Ore
Redazione InterTraders
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