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Focus

E-commerce b2c e diritto: recepita la class action in Italia. Focus sulla normativa.

Lunedì 07 Gennaio 2008
autore: Redazione InterTraders
Dopo le polemiche e le critiche delle associazione proconsumatore che nelle settimane scorse ne hanno accompagnato l'approvazione, è stata finalmente recepita (tramite inserimento nella Legge Finanziaria per il 2008) la class action o azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, istituto di nuovo conio per il nostro ordinamento, ma già diffuso in altri sistemi giuridici quale quello degli Stati Uniti.

Vediamo quindi quali sono gli aspetti più rilevanti delle nuove norme introdotte nel nostro ordinamento.

Il comma 445 dell'art. 2 della suddetta legge definisce la stessa "azione collettiva risarcitoria" (disciplinata dal comma 446 al comma 449) "quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela", racchiudendone la disciplina nel nuovo art.140 bis inserito nel decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).

La class action è un'azione collettiva esperibile dalle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e inserite in apposito elenco presso il Ministero delle attività produttive per ottenere il risarcimento del danno e la restituzione di somme aventi fonte in un contratto, un illecito aquiliano, pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali lesivi dei diritti dei consumatori.

Legittimati ad agire sono anche associazioni e comitati "adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere", oltre ad essere prevista la possibilità per i singoli consumatori/utenti di intervenire in giudizio, comunicando per iscritto la propria adesione all'associazione proponente.

Per quanto riguarda l'aspetto procedurale, nella prima udienza il tribunale, sentite le parti e raccolte sommarie informazioni, si pronuncia sulla domanda con ordinanza (reclamabile dinanzi alla corte d'appello), dichiarandola inammissibile qualora la ritenga manifestamente infondata, vi ravvisi la sussistenza di un conflitto di interessi o l'inesistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi dello stesso art.140 bis.

In caso di accoglimento della domanda, il giudice stabilisce i criteri in base ai quali liquidare la somma dovuta ai singoli consumatori o utenti che hanno preso parte all'azione collettiva o sono intervenuti successivamente, fissando, se possibile, un importo minimo. Entro 60 giorni dalla notifica della sentenza l'impresa propone il pagamento di una somma a ciascun consumatore; in caso di accettazione, la proposta costituisce titolo esecutivo.

Rilevante è, infine, la possibilità di convocazione, da parte del Presidente del tribunale, di una Camera di Conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere in caso di mancata comunicazione della proposta di pagamento nel termine di cui sopra o di sua non accettazione entro 60 giorni dalla comunicazione.

La Camera (composta da un avvocato designato dagli attori, un avvocato designato dall'impresa convenuta e presieduta da un avvocato nominato dal Presidente del tribunale) redige verbale, avente valore di titolo esecutivo, in cui indica i modi, i termini e l'ammontare delle somme dovute. In alternativa, su accordo delle parti, il Presidente del tribunale dispone che la conciliazione avvenga dinanzi ad uno degli organismi ex art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5 situato nel comune in cui ha sede il tribunale e si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 39 e 40 dello stesso decreto.

Sebbene abbia la parvenza di uno strumento utile alla tutela dei consumatori (anche nell'ambito dell'e-commerce), la class action è stata accolta con sfavore dalle principali associazioni a tutela dei consumatori, che ne lamentano, oltre alle solite lungaggini processuali, la mancata previsione dei danni c.d. punitivi, previsti, invece, nel modello americano.

Redazione InterTraders


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