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Focus
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Cassazione, è reato creare un indirizzo di posta elettronica usando il nome altrui e fingendosi tale persona. On line la sentenza.
Lunedì 17 Dicembre 2007
autore: Redazione InterTraders Aprire e utilizzare account intestati ad altri è una pratica piuttosto diffusa
in Rete, specie quando l’inganno viene perpetrato a danno di chi non gode
della nostra simpatia.
E’ quanto esaminato dalla Cassazione nella sentenza n. 46674 del 14 dicembre
2007, con la quale ha dichiarato la colpevolezza di un ragazzo toscano per aver
creato un indirizzo di posta elettronica intestato ad una sua amica, ignara dell’accaduto, e per aver fatto uso del
suo nome per interagire con altri utenti.
La Suprema Corte ha così condannato il ricorrente per il reato di cui
all’art. 494 c.p., che prevede la reclusione fino a un anno per chi, con lo
scopo di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare un danno, induce
altri in errore, “sostituendo illegittimamente la propria all’altrui
persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero
una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici”.
E’ evidente, a detta del Giudice di legittimità, che la condotta del ragazzo
rientra in tale fattispecie (che il codice include tra i delitti contro la fede
pubblica), in quanto sussiste sia l’elemento soggettivo, ossia il dolo
specifico del vantaggio personale e dell’altrui danno (quello all’immagine e
alla dignità della ragazza), sia l’elemento oggettivo, ossia la condotta
fraudolenta consistente nell’attribuire a sé un altro nome (quello, appunto,
della malcapitata).
Un comportamento, quindi, volto ad indurre in errore non tanto il server
fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti che,
attratti dal nome della ragazza (presente nell’indirizzo e-mail), credevano di
interloquire con essa, inconsapevoli in realtà di avere a che fare con una
persona diversa.
Al seguente link è possibile scaricare il testo integrale della sentenza: link
Redazione InterTraders
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