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Focus

Privacy e consumatori, nuove regole per le banche.

Giovedì 29 Novembre 2007
autore: Redazione InterTraders
Dopo numerose segnalazioni e continui reclami da parte degli utenti dei servizi bancari sul modo con cui vengono trattati i loro dati personali dagli istituti di credito, il Garante della privacy è giunto alla redazione di un documento contenente regole comportamentali per evitare abusi nell’utilizzo delle informazioni private.

Il provvedimento, intitolato “Linee guida in materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario”, prevede garanzie nell’uso dei dati personali da parte di banche e operatori postali nello svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria. Inoltre, si sofferma sulle modalità con cui le banche devono relazionarsi con i propri clienti, stabilendo i casi specifici in cui comunicare a terzi informazioni bancarie, gli obblighi di riservatezza e le distanze di cortesia da rispettare e in che modo debbano soddisfare la richiesta di accesso dei clienti ai propri dati personali, oltre ad informarli sull’utilizzo di questi ultimi.

A tutela dei clienti, il Garante ha stabilito, in particolare, che:

- le comunicazioni di informazioni bancarie a terzi devono essere effettuate solo nei casi espressamente previsti dalla legge, dal Codice della privacy o nel caso in cui sia l'interessato ad autorizzare terzi (familiari, coniuge, professionisti legati da una rapporto di lavoro) ad effettuare operazioni per suo conto o a conoscere il tipo di rapporto intrattenuto con la banca;

- le banche possono registrare le telefonate effettuate dalla clientela per dare particolari ordini e istruzioni o nei servizi di "telephone banking", ma devono informare gli interessati. È necessario adottate misure di sicurezza contro alterazione o uso indebito del contenuto delle conversazioni;

- il personale deve evitare le telefonate e i colloqui ad alta voce con la clientela e occorre predisporre distanze di cortesia agli sportelli;

- le informazioni dei clienti trattati dalle banche devono essere sempre esatte ed aggiornate;

- il cliente ha diritto a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano (comprese operazioni effettuate, registrazioni telefoniche, ordini di investimento), ma non quelli riferiti ad altre persone (se presenti, nella copia dei documenti da consegnare al cliente devono essere oscurati);

- nel caso in cui dare l'informativa singolarmente a ciascun cliente comporti un impiego sproporzionato di mezzi (es. operazioni di cessione di sportelli), la banca può assolvere tale obbligo pubblicando l'informativa sulla Gazzetta Ufficiale.

Prosegue così l’attività chiarificatrice del Garante che, dopo aver stabilito le modalità con cui attuare la normativa sulla privacy in ambiti quali quello della sanità, del recupero crediti, della vita condominiale, del lavoro e delle imprese, definisce il modus operandi delle banche al fine di garantire i principi di liceità, correttezza e proporzionalità nell’uso dei dati personali.

Redazione InterTraders


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