ATTENZIONE: I cookies del tuo browser risultano disattivati o stai navigando in modalità anonima. Ciò potrebbe limitare alcune funzionalità del sito.
Focus
|
Privacy e consumatori, nuove regole per le banche.
Giovedì 29 Novembre 2007
autore: Redazione InterTraders Dopo numerose segnalazioni e continui reclami da parte degli utenti dei servizi
bancari sul modo con cui vengono trattati i loro dati personali dagli istituti
di credito, il Garante della privacy è giunto alla redazione di un documento
contenente regole comportamentali per evitare abusi nell’utilizzo delle
informazioni private.
Il provvedimento, intitolato “Linee guida in materia di trattamento di dati
personali della clientela in ambito bancario”, prevede garanzie nell’uso dei
dati personali da parte di banche e operatori postali nello svolgimento
dell’attività bancaria e finanziaria. Inoltre, si sofferma sulle modalità
con cui le banche devono relazionarsi con i propri clienti, stabilendo i casi
specifici in cui comunicare a terzi informazioni bancarie, gli obblighi di
riservatezza e le distanze di cortesia da rispettare e in che modo debbano
soddisfare la richiesta di accesso dei clienti ai propri dati personali, oltre
ad informarli sull’utilizzo di questi ultimi.
A tutela dei clienti, il Garante ha stabilito, in particolare, che:
- le comunicazioni di informazioni bancarie a terzi devono essere effettuate
solo nei casi espressamente previsti dalla legge, dal Codice della privacy o nel
caso in cui sia l'interessato ad autorizzare terzi (familiari, coniuge,
professionisti legati da una rapporto di lavoro) ad effettuare operazioni per
suo conto o a conoscere il tipo di rapporto intrattenuto con la banca;
- le banche possono registrare le telefonate effettuate dalla clientela per dare
particolari ordini e istruzioni o nei servizi di "telephone banking", ma devono
informare gli interessati. È necessario adottate misure di sicurezza contro
alterazione o uso indebito del contenuto delle conversazioni;
- il personale deve evitare le telefonate e i colloqui ad alta voce con la
clientela e occorre predisporre distanze di cortesia agli sportelli;
- le informazioni dei clienti trattati dalle banche devono essere sempre esatte
ed aggiornate;
- il cliente ha diritto a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei
dati che lo riguardano (comprese operazioni effettuate, registrazioni
telefoniche, ordini di investimento), ma non quelli riferiti ad altre persone
(se presenti, nella copia dei documenti da consegnare al cliente devono essere
oscurati);
- nel caso in cui dare l'informativa singolarmente a ciascun cliente comporti un
impiego sproporzionato di mezzi (es. operazioni di cessione di sportelli), la
banca può assolvere tale obbligo pubblicando l'informativa sulla Gazzetta
Ufficiale.
Prosegue così l’attività chiarificatrice del Garante che, dopo aver
stabilito le modalità con cui attuare la normativa sulla privacy in ambiti
quali quello della sanità, del recupero crediti, della vita condominiale, del
lavoro e delle imprese, definisce il modus operandi delle banche al fine
di garantire i principi di liceità, correttezza e proporzionalità nell’uso
dei dati personali.
Redazione InterTraders
Hai bisogno di assistenza legale specifica su questa tematica o su argomenti simili legati a Internet?
Se sì, ti invitiamo a consultare le seguenti sezioni direttamente sul sito dello Studio Legale Massa:
In alternativa, puoi contattare direttamente lo Studio ai recapiti indicati nell'apposita sezione "CONTATTACI" (l'assistenza prestata non è gratuita).
|
|
|