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eBay, feedback offensivo: che fare?
Lunedì 07 Marzo 2011
autore: Rocco Gianluca Massa Un utente di eBay, venditore occasionale sul noto sito di aste online, mi ha
recentemente scritto per avere un consiglio su un feedback appena ricevuto. In
particolare sulla possibilità di tutelarsi nei confronti dell'acquirente, reo
di avergli rilasciato un giudizio negativo particolarmente
offensivo.
Questa l'e-mail:
"Salve, vendo quando capita su e-bay e negli anni ho accumulato oltre 400
voti positivi con il nick f******k. La scorsa settimana ho venduto degli
accessori per un palmare a un utente con 10 feedback tutti positivi. Dopo alcuni giorni questo signore ha ricevuto tutto ma mi ha lasciato un
voto negativo con il commento 'sei 1 pezzo di m****,colore diverso
dall'asta.Vendilo a tua madre.evitatelo'. Non mi ha mai contattato per
spiegarmi il problema, gli accessori erano nuovissimi e sono sicuro che forse il
colore non gli è piaciuto ma era indicato nell'asta! Ora mi ritrovo con il
punteggio rovinato ma sopra tutto con questo giudizio che mi offende vista la
mia buona fede! Pensate a un punteggio di oltre 400 positivi e l'unico negativo
che mi hanno messo mette pure in mezzo mia madre!!!
Non gli ho ancora lasciato il feedback che non sarà mai negativo come il suo
per via delle restrizioni di e-bay però posso offenderlo pure io. Sul forum di
e-bay mi hanno detto che e-bay può togliere il commento se faccio un
procedimento d'urgenza o se lo denuncio. Quando gli ho detto via e-mail che lo
denuncio lui mi ha risposto che denuncia me se lo faccio. Serve a qualcosa
denunciare? Potrò riavere il mio punteggio di prima?
grazie. Marco S******** (Ivrea)"
Purtroppo la vicenda accaduta al Sig. Marco è una delle più frequenti su eBay,
e la previsione del solo feedback negativo rilasciabile dall'acquirente e non più anche dal venditore, assicura al primo una sorta
di immunità, libertà diffamatoria e potere "estorsivo" nei
confronti del secondo.
In una circostanza del genere, dando per scontata l'effettiva totale buona fede
del venditore (e che quindi l'offesa sia stata totalmente gratuita) e
considerando il carattere effettivamente ingiurioso del commento ricevuto, il
Sig. Marco, senza ricorrere agli strumenti offerti dalla legge, avrebbe
sostanzialmente due possibilità:
1) In via del tutto pacifica richiedere all'acquirente la revisione del
feedback (v.link) con conseguente modifica del commento ingiurioso.
2) Richiedere direttamente a eBay la rimozione del feedback incriminato,
considerata la natura scurrile e offensiva del commento (v.link).
Se invece la priorità del venditore è solo quella di rivedere "splendere" la
propria percentuale di feedback positivi nuovamente al 100%, in base alle regole
di eBay, non dovrebbe fare altro che attendere pazientemente 12
mesi dalla data del rilascio. Un rimedio purgativo e naturale che,
tuttavia, serve solo a ripristinare la percentuale di feedback ma non elimina il
commento negativo e il suo colore discriminatorio, oramai impressi tra le pagine
dei giudizi ricevuti.
E' possibile agire legalmente per la rimozione del feedback? Vale la
pena farlo?
Questi ed altri sono alcuni degli interrogativi più controversi e dibattuti da
anni sul forum del sito di aste, insieme alle discussioni sulle possibili vie da
perseguire per tutelare la propria attività all'interno della community.
Non a caso capita spesso di ritrovare tra i commenti negativi ricevuti da questo
o quell'ebayer, anche messaggi particolarmente rabbiosi che preannunciano il
ricorso all'autorità giudiziaria o la volontà di perseguire penalmente
l'autore del commento.
Si tratta di espressioni non del tutto infondate ma che, a parte qualche isolato precedente nella storia del
sito d'aste, restano di difficile attuazione e utilità nel nostro ordinamento.
Complici la struttura stessa e il meccanismo di registrazione di
eBay, che ancora oggi permette ai malintenzionati (si pensi ad alcuni
venditori scorretti) di iscriversi con più account e, dietro prestanome o
identità fittizie, di dedicarsi all'arte del cecchinaggio,
rifilando feedback negativi a venditori scomodi...
Di fronte ad un meccanismo del genere, a mio parere, gli strumenti di tutela
-civile o penale- offerti dal nostro ordinamento lasciano il tempo che
trovano.
Si pensi alla 'inedita' ipotesi, citata dal Sig. Marco, del procedimento
d'urgenza (suppongo si riferisse al 700 c.p.c.). In una tale circostanza, la
dubbia fondatezza del ricorso sul piano del periculum
in mora e i costi legati al procedimento (tra traduzione giurata degli
atti e notifica a eBay a Lussemburgo), renderebbero tutta l'operazione
un vero azzardo. Che faccia seguito o meno il giudizio di
merito.
Altra ipotesi menzionata nella e-mail ma "sproporzionata" se diretta alla sola
rimozione del commento negativo, potrebbe essere quella della tutela penale. Di
sicuro più sensata se finalizzata alla condanna dell'acquirente e al
risarcimento del danno conseguente all'offesa subita.
La fattispecie descritta nell'e-mail integrerebbe -secondo un noto orientamento
giurisprudenziale- più il reato di diffamazione aggravata (ex
art 595 co. 3 c.p.) che di semplice ingiuria (594 c.p.). Delitti in ogni caso
perseguibili su querela della persona offesa.
Nel nostro caso il venditore occasionale, essendo per l'appunto persona offesa,
al momento della "auspicata" citazione a giudizio dell'acquirente, potrebbe
costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni subiti per
effetto del commento incriminato. L'oscuramento del feedback, per
esigenze cautelari, in teoria avverrebbe invece prima del previsto.
Naturalmente, in una siffatta ipotesi, il venditore dovrebbe contenere il suo
atteggiamento verso l'acquirente, abbandonando nel frattempo ogni
intento "vendicativo" o comunque diretto al rilascio di un commento altrettanto
offensivo verso quest'ultimo. Salvo non volerne seguire la stessa
imputazione.
Avv. Rocco Gianluca Massa
Titolare Studio Legale Massa - www.legalemassa.eu
Responsabile www.intertraders.eu
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