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eBay, il Tribunale di Messina ordina la riammissione di un utente. C'era una volta il diritto…
Martedì 27 Luglio 2010
autore: Rocco Gianluca Massa “C’era una volta un castello, un castello chiamato eBay.
E c’erano una volta gli ebayers, circa 5 milioni, che frequentavano il
maniero, animandolo quotidianamente con aste, vendite dirette e perché no,
anche qualche truffa.
C’era infine il diritto (quello italiano), relegato per anni alle mansioni
più scomode e umilianti di quel castello, ridotto a semplice sguattero della
community. Poco o per nulla indispensabile alla sua vita e tirato
prevalentemente in ballo (alias applicato) quando l’ebayer di turno alzava
troppo il gomito e iniziava a truffare qualche decina o centinaio di
frequentatori del castello…
Ciononostante, il tempo scorreva giulivo su eBay, il suo nome era ormai divenuto
una forte attrazione per molti viandanti e le sue qualità (e le sue pecche)
riecheggiavano nei quattro angoli del regno del Web.
Insomma, tutti o quasi vivevano felici e contenti, fino a che un bel giorno, da
una terra lontana, arrivò un cavaliere...”
Potrei continuare ad allietare e incuriosire i lettori con questa singolare e
metaforica narrazione, raccogliendo probabilmente il sorriso e il plauso di chi,
per passione o per lavoro, vive la propria quotidianità sul noto portale di
e-commerce, e aspetta da tempo, troppo tempo, qualche pronuncia giudiziaria
italiana che faccia luce sui tanti aspetti critici del mondo
delle aste online.
L’importanza del provvedimento che in questa sede mi appresto a recensire,
tuttavia, è tale da richiedere un serio e doveroso commento. Ragion per cui,
mettiamo da parte fate e incantesimi e vediamo cosa è accaduto recentemente in
Sicilia.
Con provvedimento
del 6 luglio scorso, il giudice delegato del Tribunale di Messina, dott.
Orifici, ha ordinato a eBay Europe S.à.r.l. di riattivare
l’account della società messinese Arcapel S.r.l.,
specializzata nell’import-export di vari prodotti,
condannando tra l’altro il colosso delle aste online alle
spese del procedimento d’urgenza.
Interessanti le principali argomentazioni alla base del provvedimento cautelare
(pubblicato originariamente da www.eBayabuse.com), frutto di un ricorso ex art. 700 c.p.c.
proposto dalla società siciliana che, nel gennaio scorso, nonostante lo status
di PowerSeller e un punteggio di feedback
sostanzialmente cristallino, si è vista letteralmente chiudere le porte
da eBay.it, dopo due commenti negativi su un totale di 449
giudizi ricevuti dai vari utenti.
Il G.D., riconoscendo la sussistenza del fumus boni iuris e del
periculum in mora, ha rilevato taluni aspetti nella contrattazione tra
eBay e la propria utenza civilisticamente illeciti. In particolare quello
relativo alla condotta contrattuale di eBay, ritenuta dal giudice
responsabile della sospensione fin troppo arbitraria e illegittima
dell’account della ricorrente. Un’esclusione dalla
piattaforma nei fatti a tempo indeterminato e tale da arrecare un
serio pregiudizio economico all’ebayer, senza che vi fosse alla base
una grave violazione delle regole del sito.
Quest’ultimo aspetto è indubbiamente meritevole di attenzione, si legge
infatti nell’ordinanza:
“[…]
Rilevato che la sospensione dell’account, operata peraltro a tempo
indeterminato, può certamente essere equiparata, alla luce degli
effetti prodotti dalla stessa, alla risoluzione per inadempimento del
venditore;
Considerato, in punto di fatto, che la condotta della parte contrattuale può
determinare la risoluzione del contratto solo se essa si connoti quale
di particolare gravità, secondo quanto disposto in tema dalle norme
sulla risoluzione contenute nel codice civile;
Rilevato che pertanto, affinchè si possa procedere alla sospensione
dell’account, è necessario l’accertamento del presupposto di un grave
inadempimento del debitore, sotto il profilo della gravità della
violazione o del numero delle condotte non conformi alle regole
contrattuali;
Rilevato che l’attribuzione all’hoster di un potere di decidere,
anche in assenza di qualsiasi valutazione circa la gravità
dell’inadempimento, la risoluzione del contratto e la sospensione
dell’account, attribuirebbe in realtà allo stesso un potere di recedere
unilateralmente dal rapporto, clausola da considerarsi certamente
vessatoria, e bisognevole quindi di specifica approvazione (non appare
applicabile al caso di specie la normativa sulla tutela del consumatore);
[…]”
E’ il caso di dire che qualcuno ha fatto capire a eBay che con gli
accounts e le attività di taluni merchants vanno fatte
le dovute valutazioni prima di intervenire, e ciò con buona
pace di tutti quei venditori che da qualche tempo lamentano le c.d.
sospensioni facili da parte del sito d’aste.
Il rilievo fatto poi in merito al potere per l’auction provider di
recedere unilateralmente dal contratto concluso con l’utenza e la mancanza di
specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., è sintomatico
dell’impugnabilità di talune clausole contenute nel “contrattone” (alias l’Accordo per gli
utenti), a cui devono necessariamente aderire tutti coloro che intendono
registrarsi al sito.
Clausole come quelle su responsabilità, manleva, risarcimento e foro
competente che formano un allegro trenino vessatorio, senza tralasciare
altre aspetti che ictu oculi creerebbero nei fatti uno squilibrio
contrattuale tra le parti e alla luce dei più recenti orientamenti
giurisprudenziali andrebbero pertanto approfonditi.
A corollario di tutto non si dimentichi che quando l’ebayer è un consumatore
(ovvero agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale), ai sensi del D.Lgs. 6
settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) le clausole vessatorie per
non essere nulle devono essere oggetto di “trattativa individuale”,
che è cosa ben diversa e più articolata della semplice approvazione per
iscritto. E che, quando la clausola limita l’esperibilità da parte del
consumatore di azioni per inadempimento, è nulla in ogni caso,
trattativa o meno che vi sia.
Altro aspetto di rilevo del provvedimento è quello concernente la
carenza di legittimazione passiva e l’erronea indicazione di eBay
Italia S.r.l. quale controparte contrattuale e destinataria del procedimento
d’urgenza.
Sebbene dal testo della pronuncia non siano chiare le argomentazioni poste alla
base di tale scelta, il G.D. pur ritenendo inammissibile il ricorso
verso eBay Italia, ha rilevato che la chiamata in giudizio di quest’ultima
-tra l’altro già oggetto di un’eccezione sollevata da eBay in altri
procedimenti nel nostro Paese- appare del tutto giustificata compensandone
persino le spese legali.
Purtroppo, non avendo contezza diretta degli atti di causa, non è possibile
esaminare in questa sede tutte le argomentazioni alla base della scelta della
ricorrente, ma val la pena ugualmente fare una una piccola precisazione.
Vero è che nella pagina principale dell’Accordo per gli utenti è indicato chiaramente che
“parte contrattuale di coloro che risiedono all'interno dell'Unione
Europea è eBay Europe S.à.r.l”, tuttavia, intestataria del dominio
italiano www.ebay.it è eBay Italia S.r.l., e il ruolo esatto di
quest’ultima non è generalmente noto.
Non tutti sanno, infatti, che il ruolo di eBay Italia S.r.l. è di
semplice assistenza e consulenza nel settore marketing e pubblicità per il
nostro Paese di eBay Europe.
Il problema della carenza di legittimazione passiva, tuttavia, presenta anche un
altro risvolto: quello di natura squisitamente procedurale legato agli
adempimenti necessari per la notifica degli atti giudiziari ed
extragiudiziali in materia civile o commerciale a soggetti residenti in altro
Stato UE, di cui al Regolamento CE 1393/2007. Iter da percorrere per
l’azione contro eBay Europe e che, ove consentita ex lege,
non renderebbe di certo agevole l’iniziativa giudiziaria del singolo
utente, costretto ad avvalersi del supporto di uno studio legale con un
minimo di esperienza in materia.
In chiusura, un altro punto importante dell’ordinanza è quello in cui viene
riconosciuta l’importanza della stessa eBay per chi opera
nell’e-commerce, e nel procedimento in oggetto ritenuta addirittura
“indispensabile” ai fini della sopravvivenza della ricorrente, a nulla
rilevando che quest’ultima fosse titolare di altri siti Internet.
E’ un aspetto che indubbiamente fa riflettere e che mette ancora una
volta il dito nella piaga delle lacune normative italiane in materia di aste
online, del ruolo e della responsabilità di chi gestisce queste ultime.
Un portale di aste online, in particolare nella struttura e funzionalità di
eBay, come ho già evidenziato
in passato, non può godere delle immunità
responsabilistiche di cui alla Direttiva 2000/31/CE e del D.Lgs. 70/2003 di attuazione.
La circostanza che percepisca duplici ricavi dalle sue aste (a
titolo di tariffa di inserzione e commissione sul valore finale), che
utilizzi -imponendolo in alcuni casi- il suo sistema di pagamento PayPal
con ulteriori ricavi sui pagamenti, che abbia un team
finalizzato alle investigazioni sulle aste, che predisponga un apposito
“Spazio soluzioni” con tanto di ruolo attivo per la risoluzione dei
contrasti tra venditori e acquirenti, unitamente a tanti altri aspetti
sui quali potrei scrivere un articolo a parte, non le permettono nei fatti di
“ricucirsi” il ruolo passivo e di terzo estraneo previsto dalla nota
direttiva sull’e-commerce.
E neanche a volerlo, nei giorni scorsi in Francia, la Corte d'Appello di
Reims ha confermato la sentenza di primo grado nel procedimento tra eBay e
l’azienda francese di moda Hermès, riconoscendo la colpevolezza del sito
d’aste nella vendita di articoli contraffatti sulla sua piattaforma ed
escludendola esplicitamente, proprio in ragione dei molteplici aspetti della sua
attività, dal novero dei providers di cui alla Direttiva
2000/31/CE.
L’ordinanza in
esame offrirebbe ulteriori spunti di riflessione giuridica, tuttavia, la
mancanza nel testo di dettagli esplicativi e ricostruttivi delle argomentazioni
delle parti (in particolare sul punto relativo all’ammissibilità del
provvedimento che impone obblighi di fare infungibili) precludono l’aggiunta
di ulteriori rilevanti commenti.
Pronuncia a parte, quel che a mio parere è ormai certo e non sottovalutabile,
è il grado di insofferenza generalizzata nel Web tra gli ebayers e allo stesso
tempo il ruolo che eBay ha ormai assunto nell’e-commerce mondiale, una
posizione a cui vanno indubbiamente riconosciuti meriti e onori, ma che proprio
per questo non può privarsi degli oneri. Al giorno d’oggi,
infatti, sono già in molti i venditori che hanno trasferito totalmente la loro
attività online e la chiusura non ponderata di un
account può mettere in ginocchio l’economia di un’azienda o di
un’intera famiglia.
Avv. Rocco Gianluca Massa
Titolare Studio Legale Massa - www.legalemassa.eu
Responsabile www.intertraders.eu
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