Focus
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Aste al ribasso. E venne il giorno...
Lunedì 29 Marzo 2010
autore: Rocco Gianluca Massa Dopo numerose segnalazioni giunte alle associazioni consumeristiche, migliaia di
denunce fatte in Rete e centinaia di migliaia di euro spesi negli ultimi anni
dai tantissimi frequentatori, finalmente, quando ormai in tanti non ci speravano
più, le aste al ribasso sono finite nelle maglie della Guardia di
Finanza, in particolare del Nucleo di Polizia Tributaria di Milano e
dell'operazione ribattezzata “Knocked down”
(“aggiudicato” nel gergo delle aste inglesi).
Diversi i siti oscurati e tutti di prima caratura: YouBid.it, BidPlaza.it, BidMe.it, BidForFree.it, AstaBassa.it, FunnyBid.it; questi ultimi
due in particolare -insieme a molti altri in queste ore- avrebbero spontaneamente sospeso la
propria attività per “verifiche sulla conformita' dell'art. 4 della legge
n° 401/89”.
Già, perchè in tutti i casi la violazione contestata sarebbe principalmente
quella di cui al comma 4-bis dell'art. 4 (intitolato “Esercizio
abusivo di attività di giuoco o di scommessa”) della Legge 13 dicembre 1989 n.401, norma che testualmente recita
“Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a
chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi
dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga
in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o
comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via
telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati
in Italia o all'estero”.
In almeno un caso -secondo quanto documenta una delle home page oscurate-
l'illecito contestato sarebbe anche quello di truffa (art. 640 c.p.), ma in attesa di avere a portata di
mano (o di mouse) un minimo di documentazione d'ufficio si possono solo avanzare
varie ipotesi sulla sussistenza di quest'ultima fattispecie, sebbene, da una
lettura dei comunicati diramati dalle agenzie di stampa nelle ultime ore, il
reato ipotizzato conseguirebbe alla mancata ricezione dei premi vinti da
parte di alcuni iscritti ai siti in questione.
Al di là della portata della notizia (che resta una manna per i
cyberconsumatori), quel che lascia sbigottiti è che dopo oltre 2 anni dal loro
ingresso in Italia e altrettanto periodo di esercizio di attività abusiva, si
sia giunti solo ora a porre un freno al fenomeno, probabilmente a seguito di un
numero di denunce non esiguo.
In passato su InterTraders abbiamo descritto accuratamente il
meccanismo delle aste al ribasso, analizzandone le potenziali
criticità in danno dei consumatori, qualche
studioso in Rete ha anche tentato di darne una qualificazione giuridica in
attesa di un disilluso richiamo giurisprudenziale. Quel che è certo è che
questa volta la GdF ci ha visto bene, anche perché, a parere di chi scrive,
quelle al centro della cronaca dell'asta hanno solo il nome e
l'apparente dinamica e ogni tentativo di qualificazione (giuridica e
non) va fatto con la consapevolezza di trovarsi di fronte a un meccanismo che
nei fatti non ha un minimo di regolamentazione diretta nel nostro ordinamento.
Una dinamica coincidente "in apparenza" con quella delle incriminate aste al
ribasso è richiamata dal punto 3.3 della Circolare n.3547/C del 17 giugno 2002 del Ministero delle
Attività Produttive che sotto la definizione di “asta al ribasso (c.d.
asta olandese)” le individua come quelle “...in cui la vendita
viene aggiudicata al miglior offerente, partendo dal prezzo massimo indicato dal
venditore e nell’ambito dei limiti temporali dell’offerta”.
E l'apparenza non è casuale: chi ha scritto la Circolare ha precisato che
quelle elencate erano “brevemente le principali tipologie di vendita
all’asta che si svolgono attraverso Internet”, una sintesi voluta
quindi, ma ciò non ha fatto che peggiorare le cose, sciogliendo di fatto le
briglie agli imprenditori del Web più intraprendenti.
Come se non bastasse quel laconico richiamo al meccanismo delle aste al ribasso
è stato, a parere di chi scrive, associato (erroneamente o forse no) al solo modello
olandese, in cui di regola l'aggiudicazione è subordinata
all'accettazione del prezzo minimo da parte dell'offerente e non alla fortuna di
aver fatto l'offerta unica più bassa...
Dulcis in fundo, sul discorso legato alle "autorizzazioni per lo
svolgimento dell’attività", agli oneri e agli obblighi informativi per
gli auction providers previsti dalla Circolare, è meglio
stendere un velo pietoso, visti gli adempimenti a carico dei banditori
che vendono beni propri o altrui tramite asta al ribasso e che -è sufficiente
farsi un giro in Rete per un riscontro- vengono da questi ultimi totalmente o
parzialmente ignorate.
E' inutile impuntarsi su quello che comunque resta un atto interno non avente
forza di legge, purtroppo il mondo delle aste al ribasso è un vero Far
West e l'esistenza di dinamiche contraddistinte da “pacchetti di
informazioni”, da un prezzo per detti pacchetti, da meccanismi di
aggiudicazione a “occhi chiusi” (machiavellici quando è necessario
stabilire la priorità nell'aggiudicazione tra coloro che hanno fatto una
medesima offerta unica più bassa) e dalla totale autonomia rilasciata ai
gestori dei siti nelle procedure di aggiudicazione dei beni, sono solo la
conferma che siamo di fronte ad una fattispecie totalmente nuova per il
nostro ordinamento sulla quale prima di un intervento giurisprudenziale
ne occorre uno normativo che parta dalla denominazione stessa della
fattispecie.
Avv. Rocco Gianluca Massa
Responsabile InterTraders.eu
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