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Le aste al ribasso su internet: giochi di abilità, d'azzardo o aste vere e proprie?
Mercoledì 01 Aprile 2009
autore: Fulvio Sarzana di S.Ippolito Sommario: Le aste al ribasso: gioco d'azzardo? - Le aste al ribasso come
gioco d'abilità - Le aste al ribasso sono lotterie? - La disciplina generale
delle aste on line - I dati personali di chi fa le offerte al ribasso.
Le aste al ribasso: gioco d'azzardo?
Da qualche tempo stanno prendendo piede sul web le cosiddette "aste al ribasso"
che presentano caratteristiche diverse dalle tradizionali "aste al rialzo" (ad
esempio il sistema utilizzato su eBay), prima tra tutte quella di consentire l'acquisto
di beni anche di pregio, come autovetture e moto, a prezzi molto bassi.
Il funzionamento generale di questi siti appare a prima vista estremamente
semplice.
Infatti, in via molto generale, chi vuole comprare un oggetto "al ribasso" deve
presentare un'offerta unica e più bassa rispetto a quelle presentate dagli
altri offerenti. In altre parole, l'offerente deve, al tempo stesso, riuscire a
fare l'offerta più bassa ed essere l'unico ad averla lanciata.
Al fine di poter partecipare, il titolare del sito web richiede, per ciascuna
offerta che il partecipante intendesse fare, una somma di denaro di entità
variabile (generalmente non superiore ai 2 euro); tale somma viene prelevata da
un conto corrente precedentemente aperto - in alcuni casi nel momento stesso
dell'iscrizione al sito - e contemporaneamente si viene informati sullo stato
della propria offerta (se dunque è l'unica nonché la più bassa).
L'insieme di tali informazioni prende il nome di "pacchetto di informazioni".
Chiaramente, pur essendo il prezzo di aggiudicazione in taluni casi tanto basso
al punto che l'aggiudicazione stessa di un oggetto di valore come un'automobile
od una moto può avvenire sulla base di pochi euro, la possibilità di vincita
è legata o alla "incredibile" fortuna di chi indovina l'offerta unica e più
bassa, ovvero al numero di offerte presentate (ovvero ancora alla coesistenza di
entrambe le circostanze).
Orbene, il ruolo preponderante rivestito dalla "fortuna del partecipante" nel
meccanismo descritto, collocherebbe immediatamente il meccanismo stesso nel
mondo del gioco d'azzardo, con tutte le rilevanti conseguenze in ordine alla
possibile contestazione dei reati contravvenzionali di cui all'art. 718 del
codice penale (il quale punisce il reo con l'arresto da tre mesi ad un anno),
ovvero delle sanzioni previste dall'art 110 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza il quale provvede, fra l'altro, a definire il concetto di
"gioco d'azzardo effettuato in via elettronica". A tal fine, esso precisa che
"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici
per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono
vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura" e che
"L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie".
Le aste al ribasso come gioco d'abilità
Prendendo per buona l'affermazione di alcune case d'asta riportata da organi di
stampa, secondo cui le aste al ribasso non rientrerebbero nelle ipotesi dei
"giochi d'azzardo" bensì nel novero dei "giochi d'abilità" ovvero dei
cosiddetti "skill games", essenzialmente basati sulla ricerca della strategia
vincente al fine di lanciare la migliore offerta e di aggiudicarsi l'asta
("permessi" dai Monopoli di Stato, sempre a loro dire) - come riportato da
Tannini all'indirizzo https://www.webmasterpoint.org/speciale/2008apr20-cosa-sono-e-co
me-funzionano-le-aste-al-ribasso.asp) sarebbe utile capire come inquadrare
il fenomeno.
L'istituto più vicino a quello delle aste al ribasso sembrerebbe essere quello
del c.d. gioco lecito il quale, tuttavia, nella disciplina italiana presenta
caratteristiche assolutamente difformi dal meccanismo proprio delle aste al
ribasso medesime, sia avuto riguardo ai giochi tradizionali ed alle modalità di
gioco (in linea molto generale legate all'inserimento di monete metalliche, a
puntate non superiori all'euro ovvero all'assenza della distribuzione di premi),
sia, infine, ai cosiddetti "giochi d'abilità a distanza", recentemente
introdotti dal Legislatore italiano, i quali sono inoltre subordinati alla
procedura di concessione rilasciata dall'Amministrazione dei monopoli di stato e
non sono ancora tecnicamente possibili in quanto la medesima Amministrazione non
ha ancora definitivamente abilitato le piattaforme di gioco e del singolo gioco
alle prescrizioni normative.
Le aste al ribasso sono lotterie?
Secondo alcune Associazioni di consumatori che avrebbero presentato denuncia per
pubblicità ingannevole contro talune case d'asta al ribasso, i relativi siti
web avrebbero la medesima funzione delle lotterie, e per questo motivo
potrebbero contrastare con l'attuale legislazione italiana.
Non sembra, ad onor del vero, potersi riscontrare le caratteristiche delle
lotterie nel meccanismo delle aste al ribasso, ed al riguardo appare utile
segnalare come la disciplina normativa in tema stabilisca che è proibita ogni
sorta di lotteria, salvo ipotesi specifiche autorizzate da leggi speciali e con
la supervisione ed il controllo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.
La disciplina generale delle aste on line
Per quanto riguarda il profilo giuridico del "banditore" di aste telematiche al
ribasso (denominate anche aste olandesi) va ricordato inoltre che il tema delle
aste on line è stato affrontato dal nostro legislatore già nel 2002, con
l'attribuzione alla figura del "banditore" della funzione o dell'agente di
vendita tramite pubblico incanto, con conseguenti obblighi molto stringenti di
richiesta di licenza al questore secondo quanto previsto dalle norme contenute
nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ovvero di mediatore (con i
connessi obblighi normativi) in caso di mera attività di intermediazione.
I dati personali di chi fa le offerte al ribasso
Tuttavia, il profilo più critico del sistema è per gli offerenti probabilmente
quello relativo all'utilizzo dei dati personali. Se infatti fosse vero quanto
riportato dalle medesime fonti, secondo cui i beni verrebbero messi in vendita
da terzi o dalle stesse case d'asta al fine di raccogliere poi i dati personali
degli offerenti ai fini di un'eventuale profilazione delle abitudini degli
stessi in quanto potenziali fruitori di servizi di scommesse o di giochi, ci
troveremmo di fronte ad un'attività in grado di confliggere apertamente con la
disciplina della privacy.
Va ricordato in proposito come il Garante per la privacy abbia ribadito che
coloro che raccolgono dati ai fini della profilazione, debbano effettuare un
adempimento molto penetrante, ovvero notificare al Garante stesso i trattamenti
effettuati mediante l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire profili
dei consumatori o ad analizzarne abitudini e scelte in ordine ai prodotti
acquistati (cfr. artt. 37, comma 1, lett. d) e 163 del Codice), nonché adottare
misure anche minime di sicurezza (artt. 31-35 e Allegato B) del Codice).
Fra l'altro, il Garante ha espressamente stabilito che:
1. i dati eventualmente trattati a fini di profilazione ovvero di ricerche di
mercato siano conservati secondo modalità idonee a limitarne l'ambito di
circolazione allo stretto indispensabile, circoscrivendo qualitativamente e
quantitativamente il numero di addetti aventi accesso alle informazioni;
2. sia escluso l'uso di sistemi e programmi che permettano, fuori dei casi
consentiti, una ricostruzione organica di scelte, comportamenti e profili di
interessi non soggetta alle previe valutazioni di questa Autorità ai sensi
dell'art. 17 del Codice;
3. non si eludano, attraverso la preposizione di soggetti "esterni" quali
responsabili del trattamento, le richiamate garanzie in tema di comunicazione e
conservazione dei dati e di trasparenza nell'informativa riguardo sia alle
finalità che ai soggetti che le perseguono;
4. si pongano a disposizione degli interessati, anche nell'informativa,
specifici recapiti, anche di posta elettronica, al fine di un agevole esercizio
dei diritti.
In definitiva, sembra potersi affermare che l'attività delle aste al ribasso
come si è sviluppato in questi ultimi mesi non possa essere collocato
semplicemente nel panorama normativo delle aste on line e per questo motivo
sembra opportuno un intervento normativo (come avvenne ad esempio nel 2002 per
le aste on line "tradizionali") che chiarifichi i possibili ambiti applicativi
delle aste al ribasso, prima che di tali fenomeni se ne debbano occupare (a
vario titolo) i tribunali.
Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito
Studio Legale Sarzana e Associati - www.lidis.it
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