Focus
|
Oneri doganali: come calcolarli e come rettificare quelli errati
Lunedì 23 Marzo 2009
autore: Redazione InterTraders Nell'ambito di una compravendita internazionale con venditori extra UE può
accadere che qualche acquirente lamenti dei dazi da pagare eccessivi,
errati o un calcolo degli stessi non proprio cristallino.
Spesso la causa di ciò è nel venditore che dichiara un valore
non esatto della merce, ma può anche accadere -ipotesi rara ma pur sempre
possibile- che l'errore sia imputabile al personale che ha
affettuato il calcolo in questione. Una circostanza che diventa rischiosa e
compromette l'economicità dell'acquisto quando l'articolo -oggetto del calcolo errato dei dazi- ha un prezzo al limite
della convenienza (si pensi ad una macchina fotografica o un paio di scarpe
griffate acquistate negli USA).
Abbiamo sottoposto questa interessante problematica direttamente
all'Agenzia delle Dogane, uno dei protagonisti delle
compravendite internazionali, nonché nostro partner d'eccellenza, ponendo ai
suoi esperti una serie di importanti interrogativi in materia doganale che da
sempre i lettori ci rivolgono e che più di altri vengono riproposti
costantemente in Rete.
- In caso di errato calcolo dei dazi doganali, l'acquirente può
richiedere e ottenere una rettifica dell'importo da versare all'Agenzia delle
Dogane?
- Qual è la procedura da seguire e la documentazione da esibire per
l'acquirente?
- L'iter procedurale è lo stesso se la consegna avviene con un corriere
internazionale anzichè con il sistema postale nazionale?
Con una esposizione completa di riferimenti normativi e chiara anche ai non
addetti ai lavori, gli esperti dell'Agenzia ci hanno risposto ai vari quesiti,
precisando in apertura come si procede sostanzialmente al calcolo dei
c.d. “oneri doganali” (dazi, IVA etc.) e per quali importi, al contrario,
non si applica alcun dazio o aliquota IVA.
Siamo certi dell'importanza di questo approfondimento, che dissiperà alcuni
dubbi critici che da anni accomunano chi per professione o per
passione importa beni da Paesi extra UE.
Nel ringraziare il Dr. Lorenzo Pisoni (Ufficio
comunicazioni e Relazioni esterne) e l'Ufficio per i servizi
all’utente e per i traffici di confine dell'Agenzia delle Dogane, per
la disponibilià e la collaborazione, riportiamo di seguito il testo integrale
della risposta.
A titolo informativo, appare opportuno premettere che, sotto il profilo
doganale, la vigente normativa comunitaria consente l'ammissione in franchigia
dal dazio all'importazione per le spedizioni composte da merci di valore
trascurabile spedite da un soggetto residente in un paese extra UE ad una
persona che si trova nella Comunità, sempreché il valore della stessa
spedizione non superi i 150 Euro (art.27 del Reg. CEE n.918/83 e successive modifiche ed
integrazioni).
Sono esclusi dalla fruizione della franchigia in questione i prodotti alcolici,
i profumi e l'acqua da toletta, i tabacchi ed i prodotti del tabacco.
Sotto il profilo fiscale, si precisa che, diversamente dalla franchigia
ai fini daziari (fissata a 150 Euro), la franchigia ai fini dell'IVA è fissata
in 22 Euro (art.5 del DM
n.489/97).
Pertanto, ad esempio, per l'acquisto di un bene avente un valore compreso tra i
22 ed i 150 Euro, sullo stesso verrà applicata la franchigia ai fini
daziari mentre verrà regolarmente applicata la relativa aliquota IVA.
Al riguardo, si precisa che se il valore del bene supera i limiti di
franchigia il soggetto importatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali
afferenti l'intero valore del bene acquistato.
Nel caso in cui non si verificano le citate condizioni per l’applicazione
della franchigia, si fa presente che, in linea generale, al momento
dell'introduzione in Italia di merce con origine da un Paese extra UE,
l'importatore dovrà provvedere al pagamento dei diritti doganali (dazio ed
IVA). La base imponibile per l'applicazione dei dazi ad valorem
(la generalità dei dazi) è data, ai sensi dell'art. 29 e seguenti del Reg. CEE n. 2913/92, dal valore
della transazione, cioè dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le
merci (normalmente il prezzo riportato in fattura), comprensivo delle spese di
trasporto e assicurazione (art. 32 del citato Reg. CEE). Ai sensi dell'art.69 del DPR n.633/72,
la base imponibile su cui va calcolata l'IVA all'importazione è data
dal valore doganale come sopra descritto, cui vanno sommati gli eventuali dazi
afferenti, nonché le spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno
del territorio della Comunità.
E', tuttavia, necessario stabilire con precisione la tipologia della merce,
anche da un punto di vista merceologico del prodotto, per poi applicare il
relativo trattamento daziario e fiscale e per verificare la necessità di
licenze o limitazioni all'importazione; a tal fine (l'interessato, ndr)
potrà acquisire le informazioni necessarie, consultando la pagina "Tariffa Doganale TARIC" sul sito web di questa
Agenzia (www.agenziadogane.gov.it).
Ciò premesso, in caso di erronea applicazione degli oneri
doganali, si comunica che la normativa comunitaria (art.78 del Reg. CEE n.2913/92) e la normativa nazionale
(art.11 del D.L.vo n.374/90) prevedono l'istituto della
revisione dell'accertamento, con il quale l'autorità doganale
(autonomamente) o l'operatore interessato (su istanza di parte), entro
tre anni dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento,
possono rispettivamente procedere o richiedere la revisione dello stesso nei
casi in cui viene riscontrata una diversità di valore, origine, o
classificazione dei beni rispetto a quanto indicato in dichiarazione. In caso di
riscontro della difformità, l'ufficio doganale procederà alla
rettifica della dichiarazione, con riliquidazione dei diritti in
precedenza accertati e conseguente recupero dei maggiori diritti eventualmente
accertati ovvero il rimborso di quelli indebitamente riscossi.
Nel caso di spedizioni curate da soggetti autorizzati ad operare in procedura
domiciliata (Società Poste Italiane SpA ed alcuni Corrieri
Internazionali), al fine di ottenere la revisione d’accertamento,
l’istanza dovrà essere presentata ai citati soggetti, in quanto detta
autorizzazione consente di effettuare gli adempimenti doganali direttamente
presso i propri magazzini senza l'obbligo di presentare le merci in
dogana rimanendo, pertanto, responsabili del corretto svolgimento
dell'operazione doganale.
Ufficio per i servizi all’utente
e per i traffici di confine - Agenzia delle Dogane
esclusiva per International Traders
Redazione InterTraders
Hai bisogno di assistenza legale specifica su questa tematica o su argomenti simili legati a Internet?
Se sì, ti invitiamo a consultare le seguenti sezioni direttamente sul sito dello Studio Legale Massa:
In alternativa, puoi contattare direttamente lo Studio ai recapiti indicati nell'apposita sezione "CONTATTACI" (l'assistenza prestata non è gratuita).
|
|
|