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Convenzione UNCITRAL sull'e-contracting: ultime notizie
Domenica 20 Maggio 2007
autore: Rocco Gianluca Massa VIENNA (Austria). Lo scorso 25 aprile la Federazione Russa ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sull'uso delle comunicazioni
elettroniche nei contratti internazionali.
Ennesimo Stato a sottoscrivere una tra le più importanti convenzioni di diritto
materiale uniforme degli ultimi anni, generata ed elaborata in seno al Working
Group IV (gruppo di lavoro dedicato all'e-commerce) della Commissione delle
Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), approvata
dall'Assemblea Generale della Nazioni Unite il 23 novembre 2005 ed aperta alla
firma degli Stati il 16 gennaio 2006.
L'elenco aggiornato ed in ordine cronologico degli Stati firmatari è il
seguente:
25 Aprile 2007 - Federazione Russa
26 Marzo 2007 - Paraguay
27 Febbraio 2006 - Repubblica Centrafricana
21 Settembre 2006 - Sierra Leone
19 Settembre 2006 - Madagascar
6 Luglio 2006 - Repubblica Popolare Cinese
6 Luglio 2006 - Singapore
6 Luglio 2006 - Sri Lanka
22 Maggio 2006 - Libano
7 Aprile 2006 - Senegal
la Convenzione, c.d. sull'e-contracting, la cui entrata in vigore è prevista
dopo la ratifica di almeno tre Paesi, disciplina l'uso delle comunicazioni
elettroniche nella contrattazione internazionale tra parti le cui sedi d'affari
sono situate in Stati differenti.
E' un atto normativo dedicato esclusivamente al business to business
(contrattazione tra imprese) e che non contempla le sole vendite di beni mobili
corporali. Tra i vari aspetti che rilevano vi è la disciplina sull'ubicazione
della sede d'affari della parte contraente determinata a prescindere
dall'esistenza di un dominio Internet, dal suo suffisso o dalla collocazione
geografica del server dell'ISP (Provider).
Altro aspetto interessante riguarda la contrattazione tra una parte fisica ed un
sistema automatico di vendite predisposto dall'altro contraente (i lettori
avranno di sicuro sentito parlare del 'point&click' e dei 'carrelli virtuali'
per l'acquisto su Internet), la cui validità ed efficacia viene espressamente
sancita dall'art.12, mentre l'art.14 disciplina l'ipotesi di errore nello
scambio di comunicazioni elettroniche ai fini contrattuali.
Da una breve analisi del testo quindi emergono chiari richiami a due importanti
atti elaborati in seno all'UNCITRAL: la Legge Modello sul Commercio Elettronico del 1996 e la Convenzione del 1980 sui contratti di vendita internazionale di
merci. Ciò a dimostrazione della volontà di applicare ed uniformare sempre
più nozioni e procedure maturate in detta Commissione (si pensi al principio di
equivalenza funzionale tra contratti telematici e cartacei richiamato
dall'art.8, alla nozione di luogo e momento di conclusione del contratto
telematico ex art.10, etc.).
Tuttavia lo stato dei lavori rileva non poche perplessità.
In primis quella legata alla 'qualità' degli attuali Stati firmatari. Gli unici
soggetti economicamente rilevanti restano la Repubblica Popolare Cinese e la
Federazione Russa; per i restanti Paesi è evidente la volontà nonché
l'esigenza di fare un 'salto di qualità' e spingersi sempre più nel giro delle
grandi potenze economiche, adottando una normativa che possa agevolare le
transazioni con quest'ultime.
L'art. 19 prevede inoltre che i singoli Stati possano limitare ulteriormente il
campo di applicazione e le materie oggetto della Convenzione facendo intuire le
difficoltà che ne potrebbero derivare per Stati economicamente labili quali ad
es. lo Sri Lanka.
In ultimo, l'esclusione -seppur legittima in virtù della maggior tutela
richiesta- del business to consumer dal proprio campo di applicazione, inficia
non poco la portata che avrebbe potuto ricoprire la Convenzione
sull'e-contracting a livello internazionale.
Nonostante ciò, quanto meno per la questione relativa agli Stati firmatari, è
bene non azzardare giudizi aprioristici, l'elenco di Convenzioni previste
dall'art.20 ed i conseguenti ambiti a cui si ricollegherebbe la Convenzione
sull'e-contracting, non lascia, per il momento, ancora disperare sulla firma di
ulteriori ed importanti Stati.
Rocco Gianluca Massa
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