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I 5 step necessari per vendere on line
Giovedì 05 Febbraio 2009
autore: Rocco Ricci L’avvio di una qualsiasi attività imprenditoriale è caratterizzata dalla
necessità di procedere a non pochi adempimenti a carattere fiscale,
pubblicistico e previdenziale. Questa fase, il più delle volte, determina un
senso di confusione se non addirittura di scoraggiamento nell’aspirante
imprenditore.
L’intento del presente contributo pertanto consiste nel cercare di chiarire le
idee sull’argomento, elencando in forma semplificata quegli
step necessari per l’avvio di un’attività di e-commerce.
Vediamoli.
1. Apertura della Partita Iva. La richiesta di
attribuzione del numero di Partita Iva si effettua presso il locale Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un adempimento molto importante per
una molteplicità di fattori, non da meno perché, ai sensi dell’art. 35 del
D.P.R. 633/1972, il
numero di P.I. andrà riportato nella home page del sito.
2. Apertura della casella di Posta elettronica
certificata (PEC). L’obbligo della PEC è stato introdotto
dall’art. 16, comma 6 del D.L.
185/08. L’obbligo ha un calendario diversificato: per le nuove imprese
scatta immediatamente (dal 29 novembre 2008) e l’indirizzo di PEC va inserito
nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese (vedi punto 3), mentre le
imprese già esistenti hanno tre anni di tempo per adeguarsi (sempre a decorrere
dal 29 novembre 2008). Il valore giuridico della PEC è del tutto equiparato non
solo alla tradizionale raccomandata A/R ma anche alle notificazioni via posta,
ove consentite dalla legge (art. 48 del Codice dell’amministrazione digitale,
D.Lgs. 82/2005). La casella viene attivata
presso i gestori accreditati dal Cnipa (Centro Nazionale per l’Informatica
nella Pubblica Amministrazione, www.cnipa.gov.it). E’ importante segnalare che con la
conversione in legge (Legge 28 gennaio 2009, n. 2) del suddetto decreto
non è più esclusiva l'apertura della PEC ma è ammesso anche
l'uso alternativo di "analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle
comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo
l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali".
3. Iscrizione dell’impresa nel Registro della
Imprese. Tale adempimento va espletato presso la Camera di Commercio
competente per territorio. In questo caso se ad esempio la sede legale
dell’impresa è sita in Roma allora la comunicazione va presentata presso la
CCIAA di Roma.
4. Iscrizione presso l’Inps e l’Inail. Per effettuare tale
comunicazione (telematica) devono essere indicati i dati sia dell’impresa
(numero di partita Iva, numero di iscrizione presso la CCIAA, attività svolta,
sede legale e operativa) sia degli eventuali familiari coadiutori (se impresa
familiare) e dei soci (se trattasi di società).
5. Qualora si tratti di vendita al dettaglio,
ai sensi dell’art. 18, comma 4 del D. Lgs. 114/98, deve essere presentata una
comunicazione presso il Comune in cui ha la sede l’impresa (utilizzando il modello Com
6-bis), precisando il settore merceologico prescelto e dichiarando la
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del D. Lgs. 114/98, ossia di non
essere fallito (o, se tale, di essere stato riabilitato) e di non aver subito
alcuna delle condanne o delle misure di prevenzione ivi indicate. L’attività
può iniziare solo se nei trenta giorni successivi alla consegna del modello, il
Comune (una volta verificati i requisiti), non neghi l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività.
Qualora, invece, si tratti di vendita all’ingrosso occorre
procedere alla sola denuncia al Registro delle Imprese (e non anche alla
comunicazione presso il Comune).
N.B.: se si intende commerciare on-line sia all’ingrosso sia
al dettaglio occorre creare nel proprio sito web un’area distinta per ciascuna
delle due attività di vendita.
In relazione agli adempimenti di cui sopra è opportuno evidenziare che nella
G.U. n. 296 del 21/12/2007, è stato pubblicato il decreto 2 novembre 2007, recante l’approvazione del Modello di comunicazione unica. Si tratta di un
documento la cui compilazione e presentazione presso la Camera di Commercio
competente consente di assolvere agli adempimenti amministrativi previsti ai
fini costitutivi e pubblicitari (l’iscrizione nel Registro delle Imprese), ai
fini fiscali (apertura della Partita Iva) e ai fini previdenziali e
assistenziali (iscrizione presso l’Inps e l’Inail). Una procedura
semplificata che tuttavia non tutte le Camere di Commercio hanno ancora
predisposto e che pertanto suggerirebbe all’interessato di informarsi
preventivamente presso la CCIAA competente per territorio.
Dott. Rocco Ricci
per International Traders
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