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Il corriere non consegna la merce: chi ci deve risarcire?
Lunedì 26 Gennaio 2009
autore: Michele Pierluigi Massa Cosa fare quando il corriere non consegna volutamente la merce?
Un lettore ci scrive raccontando le sue vicissitudini con un noto corriere
internazionale, il cui addetto alle consegne in zona sembrerebbe essere alquanto
negligente nel proprio lavoro.
La merce, acquistata via Internet da un venditore italiano, rischierebbe
infatti per questo motivo di non essere mai recapitata al destinatario.
Segue l'email (i nomi del venditore e del corriere sono stati da noi volutamente
rimossi):
Redazione di intertraders vorrei raccontarvi un episodio spiacevole che mi
e' successo di recente con un noto corriere. Ho acquistato un tappeto dal sito
xxxxxxxx specializzato in arazzi e tappeti orientali e la spedizione era
affidata a xxxxxxxx. La merce ordinata nel dicembre scorso non mi e' stata mai
consegnata e la settimana scorsa ho scoperto che per ben due volte il mittente
l'ha spedita e in entrambi i casi l'impiegato incaricato della consegna l'ha
fatta tornare indietro dichiarando il destinatario assente! Al numero verde del
corriere mi e' stato spiegato che il loro impiegato avrebbe fatto anche due
tentativi per ogni consegna ma dichiarando sempre il destinatario come assente!
La cosa piu' anomala e' che non e' la prima volta che compro tappeti da quel
venditore e le altre volte con lo stesso corriere ma probabilmente con impiegato
diverso la consegna e' stata fatta regolarmente!
Ho il sospetto quindi che dietro tutto cio' vi sia solo la pigrizia e negligenza
dell'addetto alla consegna, soprattutto perche' non ho mai trovato un avviso
nella cassette delle lettere. Il venditore mi ha invitato a contattare la sede
locale del corriere perche' una nuova spedizione la farebbero solo con la
certezza della consegna e che al momento dell'ordine ho accettato le loro
condizioni in cui veniva espressamente indicato quel corriere. Che faccio a
questo punto??? Posso chiedere i danni al corriere??? Tengo a precisare di
vivere in pieno centro, nei giorni delle consegne c'era sempre qualcuno in casa
e soprattutto il nome e il civico della via, abbastanza conosciuti, sono gli
stessi da oltre 10 anni, quindi non vedo altre ragioni se non il menefreghismo
del corriere!
Nicola L.
Risponde per InterTraders Michele Pierluigi Massa.
Egregio Lettore, il caso da Lei prospettato configura indubbiamente un'ipotesi
di inadempimento contrattuale da parte del corriere per inesecuzione
della prestazione, ossia per mancata consegna del Suo agognato tappeto
orientale. Infatti, l'art. 1176 c.c., nello stabilire i criteri da seguire
nell'adempimento dell'obbligazione, afferma che questo deve avvenire adottando
“la diligenza del buon padre di famiglia”. Diligenza che, nel caso
di una ditta di trasporti di merci, dato il suo maggior grado di
professionalità rispetto ad un comune debitore, acquista maggior
rilievo, aggravando così la posizione dell'obbligato, ossia il
corriere (si parla al riguardo di responsabilità ex recepto).
Quindi, stando a quanto da Lei sostenuto, risulta evidente il comportamento
negligente del dipendente addetto al trasporto che avrebbe dovuto, in Sua
assenza, almeno depositare nella cassetta postale la lettera di "avviso
di passaggio" del pacco.
Da un punto di vista squisitamente giuridico mi preme sottolineare come il
contratto di trasporto di cose rientri nella fattispecie generale -disciplinata
dagli artt. 1411 e ss. c.c.- del c.d. contratto a favore di
terzo, ossia del contratto col quale il promittente (in questo caso il
corriere) si obbliga ad effettuare una prestazione (la consegna della merce) a
favore di un terzo (il destinatario) designato dallo stipulante (nella vicenda
in esame il mittente-venditore di tappeti).
Il contratto è bilaterale e produce i suoi effetti nel patrimonio del
terzo nel momento in cui questi ne manifesti l'adesione (anche per
facta concludentia), ponendosi questa "come mera condicio iuris, di
carattere sospensivo, dell'acquisizione del diritto a lui attribuito"
(Cass. 12447/97; ma anche Cass.1136/88).
In sintesi ciò implica che, fino a quando il destinatario del pacco non
aderisce al contratto stipulato tra venditore-mittente e vettore (il corriere),
il diritto alla prestazione risulta "congelato".
L'adesione consiste in una dichiarazione espressa o in altra forma di
manifestazione della volontà da parte del terzo di accettare di beneficiare
della prestazione del promittente. E proprio con riguardo al trasporto di cose
il primo comma dell'art. 1689 c.c. statuisce che: “I diritti nascenti dal
contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in
cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero
dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore”
(intendendosi per "riconsegna" la consegna della merce fatta dal vettore al
destinatario dopo che il primo l'ha già avuta in consegna una prima volta dal
mittente per la spedizione).
Ne consegue che il diritto alla prestazione sorge in capo al destinatario solo
quando questi abbia manifestato la sua adesione, che risulta implicita
(rientrando così nei facta concludentia di cui sopra) nel momento
della richiesta della merce al vettore una volta che questa sia giunta nel luogo
di destinazione o una volta decorso il termine pattuito (Cass. 3665/06 e
18300/03).
Tuttavia, in base a quanto si evince dalla Sua e-mail, nel caso di specie né la
merce è giunta a destinazione (vista la mancata consegna per negligenza
dell'autotrasportatore), né si è verificata alcuna scadenza temporale (tenuto
conto che solitamente il termine di arrivo a destinazione della merce, inserito
nelle condizioni di vendita, è meramente indicativo).
Quindi il titolare del diritto alla consegna rimane il venditore.
Se è vero, infatti, che Lei ha accettato le condizioni di vendita, obbligandosi
così ad osservarne il contenuto, è anche vero che spetta al venditore
di arazzi ottenere (anche giudizialmente) l'adempimento contrattuale da parte
del corriere. Pertanto, il consiglio che Le posso dare è di
sollecitare quest'ultimo per la consegna della merce a casa Sua
e richiedergli, qualora malauguratamente il Suo invito non abbia alcun
riscontro, la restituzione del prezzo pagato più il risarcimento di eventuali
altri danni, se è il caso anche con un'azione legale.
Avv. Michele Pierluigi Massa
esclusiva per International Traders
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