Tra le rassicuranti novita' in materia di digitalizzazione documentale, che fine fa la PEC?
Domenica 18 Gennaio 2009
autore: Andrea Lisi La Camera approva il Disegno di Legge di conversione del Decreto
“Anti-Crisi” e nel nuovo testo mette in discussione la Posta Elettronica
Certificata e il ruolo dei notai nei processi di digitalizzazione
documentale!
Poco più di un mese fa commentavamo in maniera solo parzialmente positiva la rivoluzione contenuta
nel D.L. “anti-crisi” (D.L.
185/2008): nell’art. 16 del D.L., da una parte, la posta elettronica
certificata continuava a essere imposta a suon di moniti e sanzioni e,
dall’altra, si apriva la strada a una piena “dematerializzazione” degli
originali analogici unici. Alla Camera da poche ore è stata votata la fiducia, con 327 voti a favore e 252
contro, posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti e articoli
aggiuntivi, dell’articolo unico, nel testo delle Commissioni, del disegno di
legge (C1972) di conversione del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185.
L’art. 16 del DL 185/2008 ha subìto delle modifiche rilevanti per il futuro
sia della P.E.C. e sia delle strategie di digitalizzazione documentale. Si
riportano alcuni commi dell’articolo nell’ultima versione passata alla
Camera:
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione
al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle
comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo
l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite
in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al
registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.
L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle
imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di
bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato
comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma
6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini
e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli
iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non
abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno
comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco
consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve
provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo,
che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate
attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la
propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.
Nell’articolo emendato dal Parlamento di fatto si rende possibile per
pubbliche amministrazioni, società e professionisti l’utilizzo, accanto alla
PEC, di altri sistemi di trasmissione elettronica dei messaggi che
certifichino la data e l’ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni
e garantiscano l'integrità del contenuto delle comunicazioni trasmesse e
ricevute, assicurando l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali
(interoperabilità non del tutto garantita – come si sa bene – dal nostro
sistema, tutto italiano, di posta elettronica certificata).
Insomma, in nome della neutralità tecnologica, si è dovuto finalmente dare
ragione a chi da tempo sostiene che il sistema di posta elettronica certificata
(e non solo quello!) non poteva essere prescritto ex lege e la
normativa che lo voleva imporre presentava al suo interno profili di contrasto con
la legislazione comunitaria. E’ giusto riferire che la questione andrebbe
affrontata con maggiore dettaglio e specificità in modo da far riferimento
nella norma a precisi standard internazionali. Ma la strada seguita è quella
giusta e allinea la normativa italiana a quella europea (anche in materia di
trasmissione elettronica delle fatture).
Continuando l’analisi dell’art. 16, diamo uno sguardo ad alcuni commi
aggiunti ex novo nell’ultima versione approvata alla Camera:
10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma
2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per
via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni
di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al
contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono
altresì responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di
bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1,
numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro
delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli
adempimenti di cui al comma 10-bis.
Questi commi, sull’onda della semplificazione, confermano la rivoluzione già
avviata con la “manovra di Fine Estate” (DL 112/2008, poi convertito con
modifiche nella Legge 6 agosto 2008, n. 133), secondo la quale è
consentito il trasferimento di quote di S.r.l. anche attraverso un semplice
documento informatico provvisto di firma digitale, senza prevedere l'utilizzo
della sottoscrizione autenticata dal notaio (come invece previsto
nell’art. 2470 c.c. II comma).
Proseguiamo con le novità. Rimane inalterato il comma 12:
12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai
seguenti:
«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti
analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto
non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui
sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene
mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere
individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le
quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della
conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica
sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da
questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».
Nel comma 12 dell’art. 16 si rende possibile una conservazione
sostitutiva degli originali analogici unici a cura del “detentore” del
documento cartaceo (o comunque a cura del responsabile della
conservazione da lui nominato), il quale semplicemente apporrà la sua firma
digitale (e assicurerà la validazione temporale a chiusura del processo), salvo
eccezioni che saranno indicate con successivo decreto ministeriale finalizzato a
individuare solo specifiche categorie documentali per le quali esigenze
pubblicistiche determinino un obbligo di conservazione dell’originale
analogico o comunque rendano indispensabile una sostituzione “certificata”
del documento analogico unico con la sua copia conforme digitale, a cura di un
pubblico ufficiale.
Insomma, la presenza del notaio diventa un’eccezione nei processi di
dematerializzazione degli originali analogici unici e ci saranno
rilevanti, positive conseguenze per i processi di digitalizzazione di contratti,
documenti privacy, polizze assicurative e altre tipologie documentali per le
quali ancora si nutrivano (immotivati) dubbi in merito alla loro possibile
sostituibilità in digitale.
La soluzione prospettata dal legislatore appare certamente apprezzabile e in
linea con quanto sostenuto dal Consiglio di Stato in un suo autorevole parere
del 7 febbraio 2005, secondo il quale “non si comprende perché
l’attestazione di conformità non possa essere fatta da chi ha formato
l’atto o chi lo riceve”. Pur apprezzando l’intenzione del legislatore
di conferire un forte impulso alle politiche di dematerializzazione, soprattutto
nel settore privato, appare comunque doveroso riferire che la riforma contenuta
nel D.L. (e non toccata nel D.L. approvato dalla Camera) desta qualche
perplessità. Prima di tutto il concetto di "detentore" rimane piuttosto
indefinito. Chi è costui? Il legittimo titolare dei documenti originali unici?
O il semplice possessore di questi documenti?
Anche la forma utilizzata nel definire la fattispecie non è particolarmente
felice, infatti, si spiega nell’articolo che le copie su supporto
informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in
origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono
ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità
all'originale è assicurata da chi lo detiene (non sarebbe stato più
corretto scrivere "li detiene" o quanto meno "da chi detiene legittimamente
l'originale del documento"?). E, ancora, perchè si è voluto eliminare dal
comma 4 dell'art. 23 del CAD il richiamo alla figura fondamentale del
"Responsabile della conservazione sostitutiva"? Quel comma costituiva l'unica
fonte primaria in cui veniva fatto espresso riferimento a tale figura, che
adesso risulta ricavabile solo dalla deliberazione CNIPA n 11/2004 e da una
lettura interpretativa dell'art. 44 del CAD…un po’ troppo poco, considerata
la rilevanza della figura nelle strategie di dematerializzazione!
Infine, un’altra rilevante novità è contenuta nel DL approvato alla Camera.
Viene introdotto un nuovo comma, il 12bis che inserisce un nuovo articolo nel
nostro codice civile:
12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile è inserito il
seguente:
«Art. 2215-bis. - (Documentazione informatica). - I libri, i repertori, le
scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di
legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni
dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere
rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto
tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile
effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi
consentiti dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi
previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri,
repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono
assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni
tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della
firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato,
inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi
precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e
la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova
registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al
terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo
quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli
articoli 2709 e 2710 del codice civile».
Questa novità desta non poche perplessità. Infatti, pur se si ritiene più che
opportuno inserire nel nostro codice civile norme che legittimino finalmente i
documenti informatici, si sta di fatto introducendo nel codice uno strumento
tecnico (come la marca temporale, la quale ha anche un costo…) che tra qualche
anno potrebbe essere superato. Ad avviso di chi scrive, in un codice civile
sarebbe stato più opportuno e preferibile utilizzare una formula più generica
e astratta, che rinvii eventualmente a specificazioni tecniche contenute in
normative di dettaglio.
Infine, per quanto riguarda i libri contabili (libri giornale, registri IVA
ecc.) il termine di tre mesi ha poco senso e soprattutto appare evidente una
disparità di trattamento con i libri analogici. Non si vuole procedere con una
forte spinta legislativa verso la semplificazione? Perché allora complicare le
cose a chi vuole finalmente marciare in modo digitale?
Avv. Andrea Lisi *
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