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E-commerce e diritto: merce ordinata e rubata prima della consegna al destinatario. Che fare?
Lunedì 21 Gennaio 2008
autore: Michele Pierluigi Massa Un quesito particolarmente interessante per chi si occupa di e-commerce ci è
stato posto da un lettore ed è il seguente: “Ho effettuato un ordine
via internet. Il giorno in cui avrei dovuto ricevere la merce mi contatta il
corriere dicendomi che l’autista del furgone, che trasportava la merce da me
ordinata, è stato derubato del veicolo.
Cosa accadrà adesso? Sul sito non vi era alcuna possibilità di optare per una
spedizione assicurata. Chi mi rimborserà: il negozio o il corriere?”
Segue la risposta.
I furti di veicoli trasportanti merce (specie se di valore) purtroppo non sono
infrequenti. Per rimediare a simile inconveniente e, quindi, alla perdita della
stessa merce, solitamente le ditte che vendono on line consigliano ai clienti di
assicurare ciò che intendono acquistare, indicando l’ammontare del
supplemento per tale operazione.
E’ bene, comunque, che l’acquirente, nel caso in cui sul sito del venditore
non vi sia alcuna informazione al riguardo, chieda a quest’ultimo se il pacco
possa essere assicurato e fino a quale importo. Nel caso in cui ciò sia
possibile e il collo vada perduto durante il trasporto, a seconda delle
condizioni contrattuali presenti sul portale, il negoziante dovrebbe offrire la
spedizione di un prodotto uguale a quello del primo ordine oppure, se non vi è
disponibilità, la restituzione della somma pagata.
Se invece nelle condizioni di acquisto non è prevista tale opzione, in caso di
furto del veicolo la responsabilità è del vettore (quello
contrattuale, che sia ad es. TNT, Bartolini, UPS, ecc., dato che il trasporto
materiale della merce è affidato successivamente a terzi), salvo che
questi non provi che la perdita del collo sia derivata “da caso
fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o
dal fatto del mittente o da quello del destinatario” (art. 1693 c.c.).
Poichè la perdita della merce non è stata causata nè dalla natura o
dai vizi di questa o del suo imballaggio, nè da colpa del mittente o del
destinatario, sembra allora delinearsi nella fattispecie de
qua (il furto) il caso fortuito. Tuttavia, la Cassazione,
secondo un orientamento costante, ha escluso tale ipotesi, in quanto il
furto non è un evento imprevedibile e inevitabile, ma rientra nella normale
alea del trasporto di merci, sempre che non sia accompagnato “da
minacce o violenza alla persona” (sentt. 1288/81; 2515/1986; 7532/86;
10392/91).
Pertanto, avendosi responsabilità (contrattuale) del vettore, l’acquirente
potrà chiedere a questi, oltre al rimborso di quanto pagato per l’acquisto
del bene (prezzo e spese di spedizione), il risarcimento dei danni subiti
(sempre che li dimostri), quantificati, ai sensi dell’art. 1696 c.c., secondo
il prezzo corrente della merce nel luogo e nel tempo in cui sarebbe dovuta
avvenire la consegna e salvo i limiti massimi di cui al secondo comma del
medesimo articolo.
Sebbene nel quesito non sia specificato, presumiamo che nel caso di specie si
tratti di trasporto nazionale, con conseguente applicazione al risarcimento del
limite massimo di 1 euro per ogni kg di peso lordo della merce perduta.
Michele Pierluigi Massa
esclusiva per International Traders
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