eBay, intermediario o centro commerciale?
Venerdì 28 Settembre 2007
autore: Boris Bivona Considerare eBay un vero e proprio broker. Sembra questa l’intenzione
dell’Agenzia americana delle Entrate.
Intervenuta sulla questione concernente la definizione
dell’attività della celebre società on-line,
sarebbe propensa a valutarla come un servizio di aste. Questa autorevole
"opinione", tuttavia, non è immune da conseguenze sul piano fiscale.
Con l’avvento dell’e-commerce, il fenomeno delle aste on-line
è diventato una realtà ampiamente consolidata nel mercato delle
vendite. È sufficiente pensare all’approdo sul web di famose case
d’asta, come Sotheby’s o Christie’s, o alla
circostanza secondo cui negli Stati Uniti, ormai, il reddito di centinaia di
migliaia di persone dipende dalle vendite di beni sui siti di live auction.
L’asta, nella sua forma tradizionale, consiste nella vendita pubblica di
uno o più beni al migliore offerente e ha come obiettivo principale
ottenere il prezzo più elevato per l’oggetto posto in vendita,
attraverso il confronto diretto, e talvolta immediato, fra i potenziali
acquirenti. In estrema sintesi, la struttura generale dell’istituto in
esame prevede lo svolgimento della predetta attività presso appositi
locali, in specifici giorni ed entro termini predeterminati.
Il prezzo di vendita: i metodi di fissazione
Per quanto attiene alle modalità di fissazione del prezzo di vendita,
occorre distinguere il metodo "britannico" da quello "olandese". Il primo, e
più usato, prevede la fissazione da parte del banditore del prezzo
minimo, o base d’asta, a partire dalla quale si accettano le offerte al
rialzo da parte dei clienti. Il secondo metodo, diversamente, consente
l’indicazione del prezzo massimo richiesto: in mancanza di adeguate
offerte il venditore può decidere di ribassare il prezzo fino al punto
in cui trova l’acquirente. Nel contempo però, si stanno
affermando modelli "inversi" di aste, cosiddetti comparison shopping,
in cui, l’offerente dopo aver osservato il bene indica il livello di
prezzo minimo e massimo che è disposto a pagare laddove il venditore, in
base alle informazioni sullo stato delle offerte, fissa un prezzo. Infine, si
stanno attestando le versioni on-line dei gruppi d’acquisto,
cosiddetti group buying, in cui i partecipanti all’asta si
associano acquistando lotti di grande quantità, al fine di ottenere
prezzi migliori dalle società fornitrici di beni o servizi, per poi
suddividere quanto ottenuto in funzione delle quote preventivamente stabilite.
E’ possibile distinguere, poi, con riferimento al soggetto che esercita
l’attività di venditore (cd. banditore), la fattispecie in cui
l’asta viene direttamente condotta da questi (in cui è possibile
acquistare beni di proprietà dello stesso venditore o di terzi) e
l’asta in cui il banditore svolge, unicamente, il compito di mettere a
disposizione il sito web e la sua struttura per la vendita all’asta
senza essere direttamente coinvolto nella procedura.
Asta tradizionale e asta su Internet: il caso e-Bay
La principale differenza tra un’asta tradizionale (t-auction) e
un’asta in Internet (e-auction), in verità, è
rappresentata dalla circostanza per cui la seconda si svolge on-line mediante
il sistema elettronico. Tanto premesso, per eliminare le "disparità
fiscali" tra le attività commerciali on-line e quelle off-line,
l’Agenzia delle Entrate del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti
d’America (Internal Revenue Service), avrebbe l’intenzione di
estendere l’attuale normativa sulle attività d’asta
tradizionali e le conseguenti applicazioni ai medesimi dei relativi obblighi
amministrativi alla più nota piattaforma on-line: eBay.
Il provvedimento, che ha iniziato ad essere discusso al
Congresso, presso la House Ways and Means Committee, dalla seconda
metà di marzo di quest'anno, secondo Matthew Beck, portavoce del
partito democratico, punta ad eliminare la situazione discriminatoria
secondo cui chi commercia sul web può decidere se dichiarare o
meno all’IRS le sue entrate, al contrario del negoziante on-street,
al quale tale scelta è preclusa. Per tali ragioni, l’Agenzia
statunitense delle Entrate , secondo quanto riportato in data 19 febbraio 2007
dal quotidiano "Financial Times", dal primo gennaio 2008, intenderebbe
ottenere delle informazione precise e dettagliate, sulle vendite effettuate, dal
database di PayPal, l’azienda controllata da eBay che fornisce
servizi di pagamento elettronico.
Le finalità del provvedimento
Obiettivo dell’esecutivo statunitense sarebbe "controllare i borselli
elettronici dei contribuenti americani" per recuperare almeno 2 miliardi di
dollari di potenziale riscossione aggiuntiva, mediante il riscontro dei dati
finanziari dei seller, gli utenti, che superano un certo volume di scambi
previsto (100 transazioni all’anno ovvero 5000 dollari, o 3.850 euro o
2.565 sterline, di valore economico veicolato). In realtà, le indagini
del United States Department of the Treasure riguardo gli utenti
PayPal, stando alle fonti governative, sono in corso già dal 1999,
data in cui fu emessa, da un Tribunale federale dello Stato della California,
un’ingiunzione volta a chiedere l’accesso sui dettagli di alcuni
account della predetta piattaforma di pagamento on-line.
Le origine storiche di eBay
Effettivamente, dal 1995, quando il suo fondatore di origine iraniana Pierre
Omidyar, programmatore del software d’asta, riuscì a vendere come
suo primo articolo un puntatore laser (per giunta rotto!), eBay ha conquistato
nell’ambito delle vendite su internet una posizione dominate, tanto da
divenire l’ottavo gruppo commerciale del pianeta. Mission
dell’azienda, è fornire una piattaforma comune per gli scambi
commerciali nella quale tutti gli users, registratisi (gratuitamente) al sito
web, possono acquistare o vendere in tutto il mondo "praticamente"
qualsiasi oggetto, sia esso nuovo o usato. Gli acquisti possono concludersi
mediante due modalità: attraverso la funzione del "compralo
subito/buy it now", che consente la vendita di un oggetto ad un prezzo
determinato, o mediante il meccanismo delle aste on-line.
Le modalità di funzionamento dell’asta su eBay
Semplificando, ipotizziamo che Tizio intenda porre all’asta un
determinato oggetto stabilendo quale prezzo base di partenza 10 euro e come
termine di scadenza dell’offerta 10 giorni. Ipotizziamo, altresì,
che Caio decida di comprare l’oggetto rilanciando per una
quantità pari (10 euro) o superiore al prezzo base (es. 15 euro). In
tal modo Caio, nel caso in cui nessun altro compratore intenda partecipare
all’asta rilanciando l’offerta, risultando il miglior offerente,
allo scadere dei 10 giorni, si aggiudicherebbe il bene. In verità il
software, per aumentare la possibilità di aggiudicazione
dell’asta, dà facoltà all’utente di porre un tetto di
spesa massima (ad es. 20 euro) che non viene rivelato agli altri offerenti e
al venditore. Il sistema, a questo punto, confronta le offerte.
Nell’ipotesi in cui un secondo compratore (Sempronio) dovesse porre un
tetto superiore al prezzo base (ad es. 18 euro), il sito provvederà in
modo del tutto automatico a rilanciare l’offerta di Caio fino al minimo
necessario (cd. offerta per procura), purché questo sia inferiore a
quanto da questi stabilito (e cioè 20 euro, nel caso di specie). In
seguito al rilancio di Sempronio per la somma di 18 euro l’offerta
risulterà posizionata su 19 euro a favore di Caio. Per tutta la durata
dell’asta i partecipanti sono costantemente avvisati delle variazioni
dei prezzi e degli eventuali rilanci (con e-mail o sms
direttamente sul cellulare) in modo tale da poter intervenire nuovamente
nella contrattazione. Alla chiusura dell’asta l’oggetto è
aggiudicato al maggiore offerente, mentre il "perdente" non deve pagare nulla.
Banditore e aggiudicatario, successivamente, raggiungeranno virtualmente un
accordo finale sul metodo di pagamento e sulla modalità di spedizione.
Quando il venditore riceverà il pagamento (generalmente col metodo
PayPal) spedirà la merce al compratore che, dal suo canto, una volta
ricevuta la merce, gli attribuirà un feedback, cioè un
voto di affidabilità che consente di creare una vera e propria
reputazione tra i diversi utenti. Stessa referenza sarà attribuita dal
venditore al compratore.
L’evasione fiscale
Secondo Capitol Hill, molti utenti (contribuenti) che realizzano
denaro tramite le proprie transazioni su eBay non denunciano i guadagni
ottenuti e, incamerando anche la parte di introito che teoricamente sarebbe
destinata alle casse dello Stato, evadono il fisco. Per contrastare tale
fenomeno, gli agenti della Irs, mediante il database di PayPal,
vorrebbero ricostruire un giro internazionale di danaro che "naviga"
invisibilmente indisturbato dagli Usa verso altri Paesi per poi tornare oltre
oceano attraverso gli account elettronici.
La posizione di alcuni tributaristi Usa
In verità eBay avrebbe dovuto fornire questo genere di informazioni
già da tempo. La questione, che ruota tutta intorno alla definizione
dell’attività della nota piattaforma on-line, è stata
sollevata da alcuni esperti tributaristi. Secondo quest’ultimi il
servizio d’asta promosso dal colosso americano rientrerebbe nella tipica
figura del "broker" che, in quanto tale, è tenuto a denunciare
gli introiti degli operatori, come sostituto d’imposta.
La normativa italiana
Nella (domestica) procedura fiscale, ad esempio, la categoria degli
intermediari finanziari ex decreto legislativo n. 461 del 1997, interviene in
via principale sul regime sostitutivo, che viene regolato solo in via
residuale o per ipotesi particolare nella dichiarazione annuale dei redditi da
parte del contribuente. Pertanto, la scelta del regime di risparmio
amministrato, prevede, più "comodamente", l’applicazione delle
rispettive imposte sostitutive direttamente da parte dell’intermediario.
Il cliente, in questo caso, provvederà di persona agli investimenti, ma
delegherà gli adempimenti fiscali al broker che agirà
come sostituto d’imposta trattenendo prima e versando all’erario poi
la "tassa sul guadagnato".
La finalità della norma
La ratio sottesa alla disciplina dell’istituto in esame, propria
del diritto tributario, deve rinvenirsi nell’esigenza di
economicità nell’amministrazione dei tributi. Spesso il
legislatore, infatti, preferisce concentrare gli obblighi verso
l’Amministrazione finanziaria su un solo soggetto (il
sostituto/broker/eBay) anziché su una pluralità di
soggetti (i contribuenti sostituiti/clienti/buyer). In tal modo, al
fine di contrastare anche il fenomeno dell’evasione fiscale vengono
semplificati l’accertamento e la riscossione dell’imposta,
escludendo qualsiasi rapporto tra gli Uffici finanziari e una sterminata
platea di individui, ai quali, in realtà, si riferisce la
capacità contributiva colpita dal tributo.
La posizione di eBay
A detta di eBay, quest’ultimo non rientra tra i servizi di
intermediario, bensì tra un servizio in asta-stile più simile ad
un shopping center, ragion per cui spetta al venditore con un elevato volume
di scambi e feedback (cd. powerseller), piuttosto che a chi
presta un mero servizio affine ad un centro commerciale, dichiarare
correttamente i propri guadagni e pagare le tasse sull’oggetto venduto.
In altri termini, eBay si considera unicamente come un facilitator
che fornisce un mercato dove i compratori ed i venditori si incontrano
virtualmente per "fare commercio". Di conseguenza l’individuazione delle
caratteristiche delle transazioni effettuate su Internet è un aspetto
critico per la discussione delle problematiche fiscali prodotte dal commercio
elettronico.
Le problematiche connesse
L’argomento in esame involge diverse problematiche. Innanzitutto la
difficoltà/opportunità di inquadrare il servizio di asta on-line
fra le attività proprie di un intermediario.Vi è, poi, la
necessità di coinvolgere eBay nel processo di monitoraggio senza
però creare uno svantaggio concorrenziale al gruppo (in passato altre
società, tra cui Visa e Mastercard, una volta chiamate in causa nel
corso di accertamenti fiscali su larga scala non esitarono a fornire tutti i
dati richiesti dal governo americano). Ulteriore questione riguarda
l’aspetto della privacy (cedendo al Fisco i nominativi dei propri
clienti, infatti, eBay si comporterebbe come un vero e proprio big
brother del Fisco con grave violazione dei diritti alla riservatezza e delle
informazioni personali degli utenti). Altro aspetto determinante, infine,
concerne la difficoltà di monitorare ogni singola transazione
accompagnata dall’esigenza di controllare quantomeno i maggiori
powersellers "invisibili", salvaguardando l’attività dei piccoli
venditori o dei semplici collezionisti.
La posizione dell’Ocse
Il Technical Advisory Group dell’Ocse, nel corso del meeting
"Treaty Characterization of E-Commerce Payments" del febbraio 2000, ha
individuato talune categorie tipiche di transazioni, tra le quali le aste
on-line, ed indicato i criteri di classificazione dei pagamenti
derivanti da tali accordi, ai fini dei trattati contro le doppie imposizioni.
Sul punto, il Tag ha assunto che tutti i pagamenti effettuati in connessione
alle varie transazioni identificate siano ricevuti nel corso dello svolgimento
di un’attività di business, indipendentemente dal fatto che il
soggetto che effettua il pagamento sia esso stesso un business. Pertanto, il
provider (eBay) consente di visualizzare on-line i beni
acquistabili tramite il meccanismo dell’asta. L’utente acquista il
bene direttamente dal proprietario dello stesso, e non dall’impresa che
gestisce il sito web. Il venditore remunera il provider con una
percentuale del prezzo di vendita o con un corrispettivo fisso. Ne consegue che
il pagamento derivante da tali transazioni possiede i requisiti per rientrare
nell’applicabilità dell’art. 7 ("utili delle imprese") del
modello Ocse, che giustappunto è relativo ai business profits.
L’attività dei compratori
Per quanto concerne, infine, l’attività dei compratori on-line
che giornalmente fanno business per divertimento/passione/passatempo occorre
svolgere talune considerazioni. Sempre secondo l’Agenzia delle Entrate
statunitense le regole da seguire, per comprendere se una tale attività
possa comportare un onere fiscale, sono chiare: se ad esempio Tom acquista un
vecchio disco di vinile di Elvis Presley in un garage, cioè presso
una vendita di oggetti antichi, per 50 dollari e lo rivende su eBay (o
altrove) per 100 è chiaro che ha realizzato un "utile" di 50 dollari
che in quanto tale deve essere segnalato all’Irs come reddito e pagare
all’Erario come realizzo. In realtà, tale circostanza vale
soltanto per chi svolge un’attività di vendita on-line
costante che include taluni fattori, finalizzati a determinare se un hobby che
genera ricchezza possa essere considerato, praticamente/fiscalmente,
un’attività commerciale. Tali fattori sono la
continuatività (e quindi la condizione attraverso cui
l’attività hobbistica venga svolta in modo professionale ed
efficiente), la temporaneità (e cioè la considerazione secondo
cui il buyer/collector impieghi la maggior parte del tempo in
tale attività) e, infine, la redditività (e quindi la
circostanza per cui il reddito personale derivi essenzialmente dalla predetta
attività "lavorativa").
L’orientamento dottrinale in Italia
Nel nostro ordinamento, alcuni autori sostengono che, per risolvere la
questione della occasionalità/professionalità
dell’attività in esame, non esistendo un limite preciso oltre il
quale presumere che il commercio d’asta on-line venga svolto come
impresa, ci si dovrebbe rifare al principio secondo cui
un’attività di vendita abituale, cioè organizzata con
continuità e non occasionalmente, (anche per il tramite di eBay
ed anche riguardante solo oggetti usati) configuri attività di impresa
commerciale, con i riflessi di natura fiscale, ai sensi dell’articolo
2195 del codice civile.
Boris Bivona
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